Speciale Legge Regionale Microbirrifici

Speciale Legge Regionale Microbirrifici

Trasmettiamo il testo della Legge Regionale Emilia Romagna - "VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI MICROBIRRIFICI EMILIANO -ROMAGNOLI” appena pubblicata.

 

Tra i diversi emendamenti presentati,  CNA Emilia – Romagna  ha ottenuto, anche grazie al supporto dei colleghi del Legislativo nazionale, che venisse approvato quello relativo al  consumo sul posto di prodotti di propria produzione senza la presentazione della scia del commercio.

 

Art. 8 Vendita e somministrazione da parte dei microbirrifici

In attuazione del disposto di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), i microbirrifici hanno facoltà di svolgere attività di vendita diretta dei prodotti di propria produzione, anche per il consumo immediato sul posto, purché questi avvengano nei locali di produzione, o ad essi contigui, e tale vendita sia strumentale e accessoria all'esercizio dell'impresa, ferma restando l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, i microbirrifici imprese artigiane non sono tenuti alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, di cui all’ articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

 

Inoltre abbiamo ottenuto anche la modifica dell’art.7 con la possibilità di ottenere finanziamenti/agevolazioni da parte della Regione  sia da parte delle  imprese aderenti ad un progetto di filiera che da parte dei singoli  microbirrifici.  


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