Lavoro, novità per le imprese nel Decreto del Fare - CNA Bologna

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Lavoro, novità per le imprese nel Decreto del Fare

gio 12 set 2013

Cna: “Bene, ma servono misure molto più incisive”

E’ stato recentemente convertito in legge il decreto legge meglio noto come “Decreto del fare”, contenente alcune modifiche riguardanti la legislazione del lavoro, gli incentivi alle assunzioni e della solidarietà negli appalti. Anche se i contenuti del decreto modificano alcune disposizioni della Legge Fornero, ampliando le possibilità di assunzione, la Cna ritiene che servano misure più incisive per offrire concrete occasioni di sviluppo per le imprese. Tra gli impegni chiesti al governo il Presidente Cna Malavasi ha puntato l’indice sulla diminuzione del costo del lavoro. Nel suo incontro col ministro del lavoro Giovannini, il Presidente Cna Malavasi ha chiesto “di scoprire qualche carta, in particolare sulle risorse che potrebbero essere inserite nella Legge di Stabilità”. Malavasi ha precisato che sui contratti a termine senza l'obbligo di causale (l'ipotesi delle imprese sarebbe per il biennio fino al 2015) c'è invece bisogno di un ulteriore "approfondimento". Sul tavolo del confronto tra le parti c'è anche l'apprendistato e l'ipotesi di un contratto di due anni per i lavoratori svantaggiati, disoccupati da almeno 6 mesi, over-29, che sia incentivato e vada ad incrementare l'occupazione netta.

“Nel difficile tentativo di formulare un giudizio di insieme – commenta Cna - si può affermare che il Decreto Lavoro, senza dubbio, contenga molti spunti positivi, soprattutto in materia di occupazione. Tuttavia, gli stretti requisiti di derivazione comunitaria per l’accesso agli incentivi, da un lato, e la dimensione territoriale dei fondi a finanziamento degli incentivi, dall’altro, consentiranno un pieno dispiegamento delle misure e la loro una relativa valutazione solo nei mesi a venire”.

 

Incentivi alle assunzioni

La norma prevede un incentivo per l’assunzione di giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

-              Siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,

-              Non abbiano conseguito un diploma di scuola media superiore o professionale.

L’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto.  L’incentivo è differenziato per tipologia di rapporto:

-              Tempo indeterminato: 1/3 della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, con una soglia massima di 650 € per lavoratore, per 18 mesi.

-              Stabilizzazione: incentivo entro il limite di 650 € mensili, per un periodo di 12 mesi.

Nel caso della stabilizzazione, il lavoratore trasformato deve possedere le condizioni soggettive sopra descritte e alla stabilizzazione deve essere abbinata l’assunzione di un altro lavoratore a tempo determinato.

L’incentivo si applica alle assunzioni effettuate dal giorno successivo alla data di approvazione degli atti di riprogrammazione delle risorse necessarie al finanziamento degli incentivi e fino al 30/06/2015.

La domanda di incentivo deve essere presentata all’Inps, la quale entro 3 giorni effettua le verifiche la disponibilità di risorse e lo comunica al datore di lavoro, il quale ha 7 giorni di tempo per effettuare l’assunzione ed entro i successivi 7 giorni dovrà comunicare all’Inps l’avvenuta assunzione.

 

Agevolazioni per le assunzioni di lavoratori disoccupati

Nel caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore percettore del trattamento ASpI, il datore di lavoro ha diritto a un incentivo pari al 50% dell’indennità ASpI non ancora percepita, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore assunto. L’incentivo è escluso nel caso in cui:

-              L’assunzione è conseguente all’adempimento di un preciso obbligo in capo al datore di lavoro,

-              Le riassunzioni derivano dall’esercizio del diritto di precedenza in quanto effettuate nei confronti di lavoratori licenziati da un’azienda per riduzione di personale,

-              L’assunzione interessa lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti, da un’impresa che al momento del licenziamento presentava assetti proprietari coincidenti con l’impresa che assume. Quest’ultima è tenuta ad attestare l’inesistenza di rapporti di collegamento o controllo con l’impresa che ha operato il recesso.

 

Tirocini formativi nei servizi per la cultura

Attraverso l’istituzione di un apposito fondo sarà possibile finanziare tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura rivolti ai giovani fino a 29 anni. L’entrata in vigore avverrà successivamente alla pubblicazione del decreto attuativo.

 

Contratto a tempo determinato

È possibile stipulare il contratto a tempo determinato per massimo 12 mesi comprensivi di eventuali proroghe, senza una causale, sia in caso di primo contratto a termine che nel caso delle diverse ipotesi previste dai CCNL. Inoltre, è stato abrogato l’obbligo di comunicare al Centro per l’Impiego la continuazione e la sua durata, prima della scadenza del contratto a termine iniziale.

Sono stati ridotti i periodi di intervallo fra due contratti a termine:

-              a 10 giorni per contratti di durata inferiori a 6 mesi,

-              a 20 giorni per quelli di durata superiore.

Non si applicano gli intervalli in caso di attività stagionali e nelle altre ipotesi individuate dai CCNL.

Le assunzioni con contratto a termine di lavoratori in mobilità sono escluse dal campo di applicazione del contratto a termine.

 

Distacco e contratto di rete

Nel caso in cui il distacco di personale avvenga tra imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete, l’interesse del soggetto distaccante sorge automaticamente. Per le imprese legate da un contratto di rete, è ammessa la co datorialità dei dipendenti ingaggiati secondo le regole fissate dal contratto a rete stesso.

 

Lavoro intermittente

L’utilizzo del contratto di lavoro intermittente per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro non può superare le 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. Il superamento di tale limite comporta la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e pieno.

La mancata comunicazione preventiva dell’inizio della prestazione di lavoro sarà sanzionata anche nel caso in cui il datore di lavoro ha assolto gli adempimenti contributivi.

 

Contratto a progetto

Sono stati rivisti alcuni aspetti della disciplina del contratto a progetto:

-              il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti che siano allo stesso tempo meramente esecutivi e ripetitivi,

-              l’elencazione degli elementi del progetto diventa obbligatoria per la validità del contratto stesso, non più ai soli fini della prova.

-              Nei contratti a progetto inerenti un’attività di ricerca scientifica, il progetto prosegue automaticamente se l’attività di ricerca viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo.

 

Licenziamenti individuali

Il tentativo obbligatorio di conciliazione presso la DTL per i licenziamenti per motivi economici da parte di imprese che occupano più di 15 dipendenti non si applica nei casi di:

-              Superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia.

-              Cambio di appalto nel caso in cui esiste una disciplina contrattuale che prevede l’assunzione dei lavoratori da parte dell’impresa subentrante.

-              Fine della fase lavorativa nei cantieri edili.

Nel caso di mancata presentazione di una o di entrambe le parti coinvolte nel tentativo di conciliazione, la mancata presentazione è valutata dal giudice del lavoro ai sensi dell’art. 116 cpc.

 

Associati in partecipazione

La sanzione prevista nei casi di violazione del numero massimo di tre associati impegnati nella medesima attività, consistente nella trasformazione del rapporto con gli associati in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non si applica limitatamente alle imprese a scopo mutualistico:

-              Agli associati individuali mediate elezione dell’organo assembleare il cui contratto sia stato certificato,

-              Nei rapporti tra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volti alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento.

 

Convalida delle dimissioni

La normativa riguardante la convalida delle dimissioni dei lavoratori subordinati è estesa anche alle dimissioni e alle risoluzioni consensuali intervenute in un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto e in un rapporto di lavoro in “associazione in partecipazione con apporto lavorativo”.

 

Estensione della responsabilità solidale negli appalti

La responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro:

-              è estesa ai compensi e agli obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti dei lavoratori autonomi (intesi come co.co.pro. e non come lavoratori autonomi titolari di una posizione IVA che sono tenuti in via esclusiva all’assolvimento dei propri obblighi contributivi e fiscali)

-              Esclusa per i contratti d’appalto stipulati dalla pubblica amministrazione.