Chiarimenti sulle polizze catastrofali
mar 25 mar 2025
Vi forniamo alcuni specifici ragguagli circa l'obbligo introdotto dal Governo, con la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (legge di bilancio per l'anno 2024), articolo 1, comma 101, in merito alla stipula di polizze assicurative catastrofali.
Tale misura è stata adottata per far fronte alle difficoltà di risarcimento delle imprese danneggiate da eventi atmosferici eccezionali.
TERMINE DI ADEGUAMENTO
Si segnala che il termine per l'adeguamento a tale obbligo è stato prorogato al 31 marzo 2025, come stabilito dal D.L. n. 202 del 27 dicembre 2024, articolo 13.
VEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DI COSE
Desideriamo chiarire che, in linea generale, i veicoli in disponibilità delle imprese di autotrasporto non rientrano nell'obbligo di stipula delle polizze catastrofali. Secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 101, della legge n. 202/2023, l'obbligo di copertura assicurativa riguarda infatti esclusivamente i danni a beni specificati nell'articolo 2424, primo comma, sezione ATTIVO, voce B-II, numeri 1, 2 e 3 del Codice Civile, ovvero:
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:
Terreni e fabbricati. Impianti e macchinari. Attrezzature industriali e commerciali.
Si evidenzia pertanto che i veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) non sono inclusi in questo obbligo e, di conseguenza, rimangono esclusi dall'ambito di applicazione delle polizze catastrofali.
L'esclusione dei veicoli dall'obbligo assicurativo è ulteriormente confermata dal D.M. 30 gennaio 2025, n. 18, articolo 1, lettera "B", punto 4, che specifica che le immobilizzazioni attive per le quali è previsto l'obbligo assicurativo comprendono:
ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI:
macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesatura, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A..
MERCI IN GIACENZA
Sempre in base alla definizione di "immobilizzazioni materiali" ( articolo 2424. Primo comma , sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3) , non rientra nell'obbligo assicurativo, "L'ATTIVO CIRCOLANTE", quali materie prime, semilavorati, prodotti finiti, MERCI GENERICAMENTE INTESE.
Conseguentemente non vi rientrano neppure le MERCI, NON DI PROPRIETÀ, GIACENTI PRESSO IL DEPOSITO DELL'IMPRESA DI AUTOTRASPORTO.
Tuttavia va valutata l'opportunità di provvedere con una assicurazione volontaria sulle merci tenute in deposito ovvero, una specifica integrazione dell'eventuale polizza catastrofale.
MODALITÀ DI ADEGUAMENTO ALL'OBBLIGO ASSICURATIVO
Per assolvere all'obbligo assicurativo, alle imprese si prospettano due opzioni:
• stipulare una polizza coerente con il contenuto del D.M. n.18/2025 con un premio più basso possibile;
• cogliere l'occasione per stipulare una polizza completa, adeguata nelle coperture e corretta nelle condizioni contrattuali. Una copertura ottimale contro i rischi catastrofali, si ottiene integrando le condizioni minime previste dalla legge, con le migliori pratiche emerse dalle analisi dei prodotti assicurativi presenti sul mercato e conformi alle raccomandazioni IVASS .
SANZIONI
Le imprese che non dovessero stipulare i contratti, ai sensi del comma 102, articolo 1, legge di bilancio per l'anno 2024, rischiano di essere escluse da SOVVENZIONI ED AIUTI.
ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE SVOLTA DA CNA
Su questa materia, la CNA, nell'ambito della concertazione con il Governo, ha chiesto che l'assicurazione obbligatoria per le imprese offra:
• Coperture certe e indennizzi rapidi per facilitare la ripresa delle attività dopo un evento calamitoso.
• Costi ragionevoli, inferiori a quelli delle polizze individuali, grazie al principio di mutualità e alla riassicurazione tramite SACE.
Inoltre, la CNA ha chiesto:
• Meccanismi di trasparenza e comparabilità per le offerte assicurative, per consentire alle imprese di scegliere in modo consapevole.
• La possibilità di sottoscrivere polizze collettive promosse dalle associazioni imprenditoriali.