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Turismo e Commercio
Imposta di soggiorno Nuove tariffe da aprile 2025
lun 10 feb 2025
Di seguito si riportano le nuove tariffe dell’Imposta di soggiorno che dovranno essere applicate dal 1° aprile 2025 al 31 dicembre 2025.
da 1,00 a 30,99 euro: tariffa 4,00 euro a persona per singolo pernottamento;
da 31,00 a 70,99 euro: tariffa 5,80 euro a persona per singolo pernottamento;
da 71,00 a 120,99 euro: tariffa 6,50 euro a persona per singolo pernottamento;
da 121,00 euro: tariffa 7,00 euro a persona per singolo pernottamento;
campeggi e ostelli: tariffa fissa 2,80 euro a persona per singolo pernottamento.
Sui canoni o corrispettivi di soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici nelle ipotesi di locazione breve, si applica la tariffa in misura percentuale del 10,5% sul costo dell’appartamento (al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo di 7,00 euro a persona per notte di soggiorno.
Con l’occasione, si ricorda che il riversamento dell’Imposta di Soggiorno con la tariffa in misura percentuale da parte dei portali di prenotazione online (quali Airbnb e Misterb&b) è ammesso solo nei casi di locazione breve ( come previsto dall’art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017).
In allegato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno aggiornato con le modifiche approvate dal Consiglio Comunale e in vigore dal 1° febbraio 2025.
Ne approfittiamo per ricordare l’art.13 del DL 145/2023 ha introdotto, a partire dal 1 gennaio 2025, il Codice identificativo Nazionale (CIN) obbligatorio per tutte le strutture e tipologie ricettive
Il CIN deve:
essere esposto all’esterno dello stabile;
indicato in tutti gli annunci ovunque pubblicati;
indicato in tutte le pubblicazioni, attività promozionali, pubblicitarie e di commercializzazione dell’attività ricettiva.
Chi non ha regolarizzato la propria posizione sulla piattaforma potrà andare incontro alle sanzioni previste dalla legge, alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il Comune nel cui territorio è ubicata la strutturaattraverso gli organi di polizia locale.