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Iva per cassa dal primo dicembre, un successo per le imprese e CNA

lun 05 nov 2012

Versamento dell’Iva solo dopo l’incasso: a riconoscere a imprese e professionisti questo importante principio è stato poche settimane fa un decreto del ministero dell’Economia. L’Iva sulle fatture emesse dovrà essere pagata solo se effettivamente incassata o al più tardi entro un anno dall’operazione.

A partire dal prossimo 1° dicembre sarà possibile optare per la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa. Ogni impresa o lavoratore autonomo non sarà più costretto in futuro ad anticipare il versamento dell’Iva anche nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente. L’Iva, in buona sostanza, diverrà esigibile solo al momento del pagamento del corrispettivo. Per le imprese, il riconoscimento a un diritto sacrosanto, già peraltro previsto nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

A prevederlo, un nuovo importante provvedimento varato dal Governo (decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11/10/2012, che dà attuazione alle disposizioni dell’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012).

La Cna sta rivendicando l’introduzione di questo provvedimento sin dal 2010, ossia da quando è stata emanata la direttiva europea. Cna ha realizzato uno studio specifico per vedere se la norma ha una sua concretezza, dal quale emerge che le imprese italiane con un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro sono circa 3,5 milioni. Per Cna la misura dovrebbe portare benefici immediati e concreti, perché quando entrerà in vigore questo nuovo regime le imprese non saranno più costrette a chiedere prestiti o a rischiare esecuzioni forzate da parte di Equitalia per versamenti di Iva relativi a fatture non pagate.

La possibilità di optare per il regime di Iva per cassa si riferisce alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari inferiore a 2 milioni di euro nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nel regime d’impresa, arte o professione. All’opzione per l’Iva per cassa si accompagna lo spostamento della detrazione dell’Iva sugli acquisti al momento del pagamento del relativo corrispettivo, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie.

L’Iva sulle fatture emesse dovrà essere pagata solo se effettivamente incassata o al più tardi entro un anno dall’effettuazione dell’operazione. L’Iva sulle fatture ricevute dai fornitori potrà essere detratta solo dopo aver pagato la relativa fattura o al più tardi entro un anno dall’operazione.

Trattandosi di un’opzione, servirà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per definirne le modalità di esercizio.

La fatture dovranno riportare la seguente dicitura: “Operazione soggetta a liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa ai sensi dell’art. 32-bis del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito con la L. 07/08/2012 n. 134”.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle sedi territoriali di Cna Bologna.