Additivi alimentari: modifiche alla procedura autorizzativa

Additivi alimentari: modifiche alla procedura autorizzativa

Pubblicato il Regolamento (UE) 2021/148 dell'8 febbraio 2021, in GUUE L44 del 09/02/2021, che modifica il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari. Il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione istituisce un programma relativo a una nuova  valutazione, da parte dell'EFSA, della sicurezza degli additivi alimentari autorizzati nell'Unione anteriormente al 20 gennaio 2009. Il regolamento (UE) 2019/1381 è intervenuto modificando il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1331/2008.

Tali modifiche sono volte a rafforzare la trasparenza e la sostenibilità dell'analisi del rischio dell'UE in tutti i settori della filiera alimentare per i quali l'EFSA fornisce una valutazione scientifica del rischio. Il regolamento (UE) 2019/1381 ha inoltre modificato il regolamento (CE) n. 1331/2008 al fine di includervi disposizioni che garantiscano la coerenza con le modifiche del regolamento (CE) n. 178/2002 e tengano presenti le particolarità settoriali delle informazioni riservate. Il regolamento (UE) 2019/1381 non contiene, tuttavia, disposizioni relative alla procedura per la nuova valutazione degli additivi alimentari stabilita dal regolamento (UE) n. 257/2010. Infatti, mentre il regolamento (UE) 2019/1381 stabilisce norme relative alle domande e alle notifiche, il regolamento (UE) n. 257/2010 attribuisce un ruolo importante non solo agli operatori d'impresa interessati alla continuità dell'approvazione di un additivo ma anche alle altre parti interessate, quali l'industria o le organizzazioni dei consumatori. Pertanto la nuova valutazione di un additivo alimentare non richiede la presentazione di una domanda da parte di un richiedente designato. La Commissione ritiene opportuno prevedere livelli di trasparenza e riservatezza nell'ambito di questa procedura comparabili a quelli applicabili nel contesto della procedura per l'aggiornamento dell'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati. In particolare, allo scopo di aumentare la trasparenza e l'efficacia della procedura di nuova valutazione, è opportuno prevedere una consultazione di terzi. La nuova valutazione degli additivi alimentari dovrebbe consentire all'EFSA di trarre conclusioni in merito alla sicurezza degli additivi alimentari interessati, dei loro usi e livelli d'uso e delle loro specifiche. L'esperienza ha dimostrato, tuttavia, che i dati ottenuti dagli inviti a presentare dati lanciati dall'EFSA non sempre sono sufficienti per consentire all'EFSA di confermare la sicurezza degli additivi alimentari specifici, dei loro usi e livelli d'uso e delle loro specifiche, senza che tuttavia ciò comporti l'individuazione di gravi problemi di sicurezza.

La Commissione ritiene, pertanto, idoneo prevedere che, qualora non siano presentate informazioni in risposta a tali misure o qualora tali informazioni siano insufficienti, la Commissione possa chiudere la procedura di nuova valutazione e adottare una decisione di gestione dei rischi sulla base del parere esistente dell'EFSA e siccome tali richieste formulate per dare seguito al primo parere dell'EFSA fanno parte della procedura di nuova valutazione, è necessario prevedere  l'applicazione delle stesse norme alla procedura e alle relative trasparenza e riservatezza.

Il nuovo Regolamento in commento prevede, così, che gli operatori d'impresa interessati e le altre parti interessate notificano senza indugio all'EFSA il titolo e la portata di tutti gli studi da essi commissionati o realizzati a sostegno della nuova valutazione di un additivo alimentare approvato, e che i laboratori e le altre strutture incaricate di effettuare test situati nell'Unione notificano inoltre senza indugio all'Autorità il titolo e la portata di tutti gli studi commissionati dagli operatori d'impresa e da altre parti interessate e che gli studi notificati sono inseriti dall'EFSA nella banca dati. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e si applica a decorrere dal 27 marzo 2021 alle informazioni e ai dati presentati all'EFSA o alla Commissione in relazione alle procedure di nuova valutazione avviate e alle misure adottate per darvi seguito a partire da tale data.