Autorizzati alcuni coloranti nei succedanei del salmone

Autorizzati alcuni coloranti nei succedanei del salmone

Emanato il Regolamento (UE) 2020/1819 del 2 dicembre 2020, pubblicato in GUUE L406 del 03/12/2020, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 in materia di additivi autorizzati negli alimenti e condizioni del loro uso. Nell'Allegato II del Regolamento 1333/2008 le sostanze giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) sono attualmente autorizzate come additivi alimentari nella categoria alimentare 09.2 «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei», entrambe a un livello massimo di 200 mg/kg, soltanto in succedanei del salmone a base delle specie ittiche Theragra chalcogramma e Pollachius virens. Il 4 febbraio 2019 è stata presentata una domanda di modifica delle condizioni d'uso delle suddette sostanze al fine di autorizzarne l'impiego nei succedanei del salmone a base della specie ittica Clupea harengus, sostanze che conferiscono la tonalità stabile desiderata, migliorano le proprietà organolettiche e accrescono l'attrattiva visiva dei succedanei del salmone a base della citata specie ittica. L'EFSA nella propria valutazione ha confermato che per le specie Theragra chalcogramma e Pollachius virens l'esposizione complessiva è di molto inferiore alla DGA anche nello scenario più prudente relativo ai livelli massimi stabiliti dalla normativa e poiché i succedanei del salmone a base di Clupea harengus sono intesi quale alternativa ai succedanei del salmone delle precedenti due specie, il consumo di succedanei del salmone da parte dei consumatori non dovrebbe cambiare in modo significativo. La Commissione ha pertanto concluso di autorizzare le sostanze giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) nei succedanei del salmone a base della specie ittica Clupea harengus e di modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, tramite il regolamento in commento. In vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE

 


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