Bonus  baby -sitting  emergenza covid19

Bonus baby -sitting emergenza covid19

Il decreto cura Italia di metà marzo ha introdotto un bonus da 600 euro utilizzabile per pagare la baby sitter, come alternativa al congedo parentale straordinario di 15 giorni fruibile durante il periodo di chiusura di scuole e asili per l’emergenza coronavirus.

Il decreto legge rilancio, entrato in vigore il 19 maggio, ha poi raddoppiato il valore del bonus aggiungendo altri 600 euro per un totale di  1.200 euro.

A CHI E’ RIVOLTO

Il bonus per servizi di baby-sitting è rivolto ai genitori (alternativamente fra loro) appartenenti alle seguenti categorie di lavoratori:

  • dipendenti del settore privato;
  • iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
  • autonomi iscritti all’INPS;
  • autonomi iscritti alle casse professionali (previa la comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari).

DECORRENZA E DURATA

Le misure trovano applicazione limitatamente all’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, data in cui è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020.

QUANTO SPETTA

Il bonus per servizi di baby-sitting spetta nel limite massimo complessivo per il nucleo familiare di 1200 euro, da utilizzare per prestazioni di assistenza e sorveglianza dei figli nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.

In presenza di più figli di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 1200 euro per il nucleo familiare.

Il beneficio spetta anche ai genitori affidatari (per le adozioni nazionali e internazionali e gli affidi preadottivi) a condizione che nel nucleo familiare l’altro genitore (naturale o affidatario) non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, CIGS, ecc.), non sia disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età di 12 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Salvo quanto previsto per i minori portatori di handicap grave, in tutti gli altri casi il limite dei 12 anni di età non deve essere superato alla data del 5 marzo 2020.

Il bonus viene erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia. I beneficiari del bonus devono registrarsi sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle Prestazioni Occasionali > Libretto Famiglia, rispettivamente:

  • come utilizzatori di Libretto Famiglia;
  • come prestatori di servizi di baby-sitting.

Dopo tali adempimenti preliminari, una volta concesso il bonus da parte dell’INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la cosiddetta “appropriazione” del bonus tramite il Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stessa. Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e rendicontate nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata online attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

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