Batte forte il cuore di CNA Bologna in favore degli alluvionati [...]
Il DPCM 10 aprile 2020 prevede un’ulteriore proroga delle misure restrittive per il contenimento del contagio. Fino al 3 maggio sono previste limitazioni per le attività economiche. I precedenti DPCM dell’8 -9 - 11 - 22 marzo e 1 aprile 2020 sono superati dal nuovo decreto.
In particolare le segnaliamo che:
Attività produttive ed artigianali
- Sono ammesse le attività dei servizi alla persone di cui all’Allegato n. 2
- Sono consentite tutte le attività previste dall’Allegato n. 3
- Le imprese attive devono rispettare le misure previste con il Protocollo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020
- Le imprese attualmente non autorizzate all’attività possono:
- Proseguire la proprie attività in smartworking;
- Possono riavviare la propria attività comunicando al Prefetto della provincia in cui hanno sede l’attività di supporto in filiera con imprese attive come da Allegato n. 3;
- Comunicare al Prefetto la presenza in azienda di titolari o dipendenti per ragioni di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione. Come da facsimile allegato;
- Comunicare al Prefetto la spedizioni da magazzino di merce verso terzi o la ricezione di merci in magazzino. Come da facsimile allegato.
Attività commerciali ed alimentari
- Restano sospese le attività commerciali al dettaglio ad eccezione di quelle elencate nell’aggiornato Allegato n. 1, che sono invece regolarmente aperte. Restano aperte anche edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie;
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione che preveda il consumo in loco, resta possibile la consegna a domicilio;
- Gli esercizi commerciali che possono svolgere regolarmente la propria attività rispettano le norme di distanziamento locale di all’allegato n. 5.
Attività dei servizi professionali
- Restano tutte aperte favorendo lo smartworking e nel rispetto delle norme igienico sanitarie di distanziamento sociale
Ulteriori norme previste dalla Regione Emilia Romagna:
- le disposizioni per i servizi di ristorazione Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 si estendono a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto (ivi compresi rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio). Per tutte queste attività resta consentito il solo servizio di consegna a domicilio, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie. Le aziende che preparano cibi da asporto all'interno di supermercati, o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività ma possono soltanto effettuare la vendita, o la consegna a domicilio, dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto. È sospesa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande anche ove esercitata congiuntamente ad attività commerciale consentita ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020;
- per il Comune di Medicina e fraz. di Ganzanigo, restano in vigore i divieti previsti, le uniche attività ammesse sulla base del DPCM del 10 aprile sono quelle relative ai codici ateco: 2 (silvicoltura) e 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio)