Circolazione con Targa di prova, ecco le novità

Circolazione con Targa di prova, ecco le novità

Con la circolare Prot. n. 12666 del 2 maggio 2024, il Ministero delle Infrastrutture fornisce indicazioni precise, sulle modalità di utilizzo della Targa prova, chiarendo le novità introdotte.

 

Sono ammessi alla circolazione di prova i veicoli non ancora immatricolati (nuovi di fabbrica, prototipi), o quelli già immatricolati o nazionalizzati in Italia. La circolazione con Targa di prova, viene chiarito è, ulteriormente, ammessa anche per i veicoli non in regola con la scadenza della revisione periodica.

Il suo utilizzo è ammesso per effettuare test tecnici, sperimentali o costruttivi, oppure per dimostrazioni o trasferimenti, o per ragioni di vendita o di allestimento.

 

Scarica la circolare del Ministero>>>

 

Titolarità dell’autorizzazione

La circolare in oggetto sottolinea anche che la titolarità dell’autorizzazione alla circolazione in prova è personale e non è cedibile.

In particolare, la ratio della previsione, è quella di stabilire il principio per cui l’autorizzazione e la relativa targa possono essere utilizzate esclusivamente dal soggetto che ne risulta intestatario, o da soci, collaboratori e dipendenti ai quali deve essere rilasciata apposita delega. Considerato altresì che l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina della circolazione di prova è riferito alle imprese che esercitano una delle attività prevista dal paragrafo 2.1 della circolare in oggetto, è da ritenere che la titolarità dell’autorizzazione (e della targa) sia in capo alla persona giuridica e non alla persona fisica che la rappresenta agendo in nome e per conto della stessa. Nel caso di imprese individuali, invece, la titolarità dell’autorizzazione è in capo all’imprenditore individuale.

 

Numero massimo di autorizzazioni

Relativamente al numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, il nuovo Regolamento ha fissato una autorizzazione ogni 5 addetti, formati dalla somma dei collaboratori familiari dei soci, dei dipendenti (con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato) e dei collaboratori (con contratto di agenzia non inferiore a 12 mesi). Se la somma dei dipendenti e collaboratori è inferiore a 5 è comunque rilasciata 1 sola autorizzazione, mentre il numero massimo di autorizzazioni di cui può essere titolare un’impresa è pari a 100.

 

Regime transitorio

Per quanto riguarda, invece, il regime transitorio, tutte le autorizzazioni in scadenza a partire dal 29 febbraio 2024 vengono rinnovate a condizione che l’operatore, tenuto conto del numero dei dipendenti e dei collaboratori impiegati, non sia già titolare di un numero complessivo di autorizzazioni che eccedono il numero rilasciabile. A titolo esemplificativo, spiega la circolare, per l’operatore che sia già titolare di 15 autorizzazioni in corso di validità e che, in ragione del numero di dipendenti e collaboratori impiegati, possa ottenerne solo 10, l’UMC dovrà disporre il diniego di rinnovo (e dunque la revoca) delle 5 autorizzazioni in sovrannumero, man mano che queste vengano a scadenza. In tal caso, l’operatore è tenuto alla restituzione all’UMC, anche per il tramite di uno Studio di consulenza, delle autorizzazioni e delle relative targhe revocate.

 

Durata

L’autorizzazione ha validità annuale e può essere rinnovata entro 6 mesi dalla sua scadenza, a pena di restituzione della stessa all’Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC). Resta fermo il divieto di utilizzare un’autorizzazione dopo la data di scadenza annuale della stessa (es. un’autorizzazione rilasciata il 10 novembre 2023 scade il 10 novembre 2024 e deve essere rinnovata entro il 10 maggio 2025).

 

Uso dell'autorizzazione

Infine, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ricorda che l’autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso e che sul veicolo munito della targa prova deve essere presente il legale rappresentante o il preposto che rappresenta l’impresa titolare dell’autorizzazione. In alternativa, è ammessa la presenza di un dipendente dell’impresa o del collaboratore che partecipa stabilmente all’attività in base ad un contratto di agenzia di durata non inferiore a 12 mesi, munito di delega rilasciata dal rappresentante legale dell’impresa titolare dell’autorizzazione.


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