Claims salutistici: rifiutate alcune diciture

Claims salutistici: rifiutate alcune diciture

Pubblicato il Regolamento (UE) 2021/77 del 27 gennaio 2021, in GUUE L29 del 28/01/2021, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini Il Regolamento riporta l'esito dell'analisi di diverse domande di autorizzazione all'utilizzo di claims sulla salute presentati ai sensi del Regolamento 1924/2006 da vari richiedenti:

-   un'indicazione sulla salute riguardante la L-carnitina e il normale metabolismo dei lipidi (domanda n. EFSA-Q-2017-00564). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «La L-carnitina contribuisce al normale metabolismo dei lipidi»;

-    un'indicazione sulla salute relativa alla NWT-02, una combinazione fissa di luteina, zeaxantina e acido docosaesaenoico (DHA) nel tuorlo d'uovo e una riduzione della perdita della vista (domanda n. EFSA-Q-2017-00539). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Il consumo di NWT-02 riduce la perdita della vista»;

-    un'indicazione sulla salute riguardante il tè nero e il mantenimento di una normale vasodilatazione endotelio-dipendente (domanda n. EFSA-Q-2017-00419). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Migliora la vasodilatazione endotelio-dipendente che contribuisce a un flusso sanguigno sano»;

-    un'indicazione sulla salute riguardante lo xantumolo nello XERME®, un estratto di malto torrefatto arricchito con xantumolo, e la protezione del DNA dai danni ossidativi (domanda n. EFSA-Q-2017-00663). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Aiuta a preservare l'integrità del DNA e protegge le cellule dell'organismo dai danni ossidativi»;

-    un'indicazione sulla salute riguardante una combinazione di beta-sitosterolo e beta-sitosterolo glucoside e la normale funzione del sistema immunitario (domanda n. EFSA-Q-2018-00701). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario ristabilendo l'equilibrio tra l'immunità TH1-mediata e TH2-mediata» E' stato chiesto all'Autorità di formulare i pareri scientifici che in tutti i casi hanno concluso che, in base ai dati forniti, non è stato stabilito alcun rapporto di causa ed effetto tra il consumo delle sostanze sottoposte e gli effetti paventati, ritenendo pertanto le indicazioni sulla salute proposte non conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 che non sono state autorizzate. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.