Decreto rilancio: credito imposta canoni locazione e affitto

Decreto rilancio: credito imposta canoni locazione e affitto

ll nuovo bonus affitto, previsto per i mesi di marzo, aprile e maggio***, delineato con il Decreto Rilancio, assume tre diverse forme:

  • una versione riveduta del primo bonus affitti: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 spetta un credito di imposta pari al 60% per il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, in caso di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. Questa tipologia di agevolazione spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale;
  • un credito di imposta del 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, come nel caso precedente, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi è un requisito fondamentale;
  • un credito di imposta del 30% o del 60%, secondo le distinzioni evidenziate in precedenza, per le strutture alberghiere indipendentemente dalla riduzione del fatturato o corrispettivi rispetto al periodo d’imposta precedente.

Tale credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

Tali crediti non sono cumulabili con il credito riconosciuto dal Decreto Cura Italia (Credito di imposta per botteghe e negozi) e non è tassabile.

E’ prevista la possibilità di cessione, anche parziale, del credito nei confronti di altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

***Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento ai mesi aprile, maggio e giugno.