Batte forte il cuore di CNA Bologna in favore degli alluvionati [...]
Con l’articolo 125 viene regolamentato il credito d’imposta, nella misura del 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all’importo massimo di 60 mila euro, per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione in favore delle imprese, esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore.
Tra le spese ammissibili al credito d’imposta in questione, rientrano quelle per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l’acquisto e l’installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
e) l’acquisto e l’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.
Questo credito di imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.
Siamo in attesa di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che ne definisca i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione.
È prevista la possibilità di cessione, anche parziale, del credito nei confronti di altri soggetti ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.