Batte forte il cuore di CNA Bologna in favore degli alluvionati [...]
Coloro che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per i seguenti interventi:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto al Bonus ristrutturazione: interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione e restauro (art. 16-bis), c. 1, lett. a) e b) del TUIR);
- interventi di Sisma-bonus/Sisma-bonus acquisti (art. 16, c. 1-bis/1-septies, D.L. 63/2013);
- interventi di riqualificazione energetica degli edifici che danno diritto all’ Ecobonus (art. 14 del D.L. 63/2013);
- interventi di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna che danno diritto al Bonus facciate; - installazione di impianti solari fotovoltaici (art. 16-bis, c. 1, lett. h) del TUIR);
- installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici;
hanno facoltà, in alternativa alla detrazione prevista per ciascuno di essi, di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura dell’importo corrispondente alla detrazione.
La disposizione dovrebbe applicarsi nei confronti di tutti i soggetti che possono fruire delle suddette detrazioni, in base alle relative norme istitutive, senza le limitazioni soggettive previste per i soli interventi di cui al precedente art. 119.
La cessione del credito può avvenire anche a favore degli Istituti di credito e di altri intermediari finanziari, mentre lo sconto in fattura viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da questi recuperato come credito d’imposta, con possibilità di ulteriore cessione ad altri soggetti (tra cui Istituti di credito e di altri intermediari finanziari).
Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative di questa disposizione.