Decreto Rilancio: le novità per le imprese

Decreto Rilancio: le novità per le imprese

Il 19/5/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Decreto Rilancio” che entrato in vigore il giorno stesso.

Commentiamo di seguito le principali disposizioni in materia fiscale per le persone fisiche precisando che il provvedimento potrà subire modifiche in sede di conversione. 


IRAP (art. 24)

Le imprese con volume di ricavi non superiore a 250.000.000 di euro e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi non sono tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e neanche del primo acconto del 2020. L’importo della prima rata di acconto non versata per il 2020 non sarà da versare neppure in occasione del saldo 2020.

Rimane invece fermo l’obbligo di versamento degli acconti IRAP 2019.

In sostanza viene “abbonato” definitivamente il saldo a debito del 2019 e il primo acconto dovuto per il 2020 pari al 40% oppure al 50% dell’IRAP 2020.

La disposizione, rientrante nell’ambito degli aiuti di Stato, è soggetta ad autorizzazione da parte della Comunità Economica Europea.


CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (art. 25)

E’ stato prevista l’erogazione di un contributo a fondo perduto.

Possono beneficiare del contributo i soggetti con partita IVA:

che producono reddito d’impresa
titolari di reddito di lavoro autonomo, come i professionisti e gli artisti
imprese del settore agricolo
enti non commerciali in relazione allo svolgimento di attività commerciali

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CREDITO DI IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE E AFFITTO DI AZIENDA (art. 28)

Il nuovo bonus affitto, previsto per i mesi di marzo, aprile e maggio, delineato con il Decreto Rilancio, assume tre diverse forme:

  • una versione riveduta del primo bonus affitti
  • un credito di imposta del 30%
  • un credito di imposta del 30% o del 60%

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RIDUZIONE ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE (art.30)

È prevista una riduzione di oneri fissi legati alle bollette elettriche per usi diversi dal domestico che saranno riconosciute dal fornitore per i mesi di maggio, giugno e luglio.


PROROGA DEL TERMINE DI CONSEGNA DEI BENI STRUMENTALI NUOVI AI FINI DELLA MAGGIORAZIONE DELL’AMMORTAMENTO (ART. 50)

In considerazione della situazione emergenziale, è “prorogato” dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine “lungo” entro cui effettuare l’investimento necessario per fruire del super-ammortamento 2019.

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INDENNITA’ PROFESSIONISTI CON CASSA ART. 44 DECRETO CURA ITALIA (art. 78)

L’indennità già prevista per il mese di marzo per i professionisti iscritti alle proprie casse di previdenza è riconosciuta anche per il mese di aprile e maggio.

Tale indennità non è riconosciuta ai soggetti titolari di pensione o di lavoro subordinato a tempo indeterminato.


NUOVE INDENNITA’ PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DALLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID (art. 84)

Viene previsto il riconoscimento di nuove indennità in favore delle categorie di lavoratori danneggiati dall’emergenza da Coronavirus già beneficiari di analoghe prestazioni previste dal DL n.18/2020 nonché in favore di altre categorie

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INTERVENTI SUGLI IMMOBILI SUPERBONUS 110% (art. 119)

In presenza di specifici interventi di riqualificazione energetica che danno diritto all’Ecobonus e/o di riduzione del rischio sismico (Sisma-bonus), viene previsto un super bonus del 110% qualora le spese siano sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo.

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CREDITO DI IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art. 120)

Con il Decreto Rilancio è stato riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80 mila euro.

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TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO E IN CREDITO D’IMPOSTA CEDIBILE (art. 121)

Coloro che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per i seguenti interventi:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto al Bonus ristrutturazione: interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione e restauro (art. 16-bis), c. 1, lett. a) e b) del TUIR);

 - interventi di Sisma-bonus/Sisma-bonus acquisti (art. 16, c. 1-bis/1-septies, D.L. 63/2013);

- interventi di riqualificazione energetica degli edifici che danno diritto all’ Ecobonus (art. 14 del D.L. 63/2013);

 - interventi di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna che danno diritto al Bonus facciate; - installazione di impianti solari fotovoltaici (art. 16-bis, c. 1, lett. h) del TUIR);

 - installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici;

hanno facoltà, in alternativa alla detrazione prevista per ciascuno di essi, di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura dell’importo corrispondente alla detrazione.

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RIDUZIONE ALIQUOTE IVA PER LE CESSIONI DI BENI NECESSARI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (art. 124)

Dall’entrata in vigore del decreto in commento (19/5/2020) e fino al 31 dicembre 2020 saranno esenti dall’IVA la cessione dei beni necessari per contenere il rischio di contagio da coronavirus e per la gestione dell’emergenza sanitaria

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CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (art. 125)

Con l’articolo 125 viene regolamentato il credito d’imposta, nella misura del 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all’importo massimo di 60 mila euro, per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione in favore delle imprese, esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore.

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VERSAMENTI SOSPESI SCADUTI IN MARZO APRILE MAGGIO (art. 126)

I versamenti sospesi dai decreti precedenti relativi alle ritenute, contributi previdenziali ed assistenziali ed IVA in scadenza a marzo, aprile, maggio e giugno (giugno è solo per particolari soggetti come federazioni, associazioni ecc…) potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.


PROROGA RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI (art. 137)

Viene introdotta la possibilità di rivalutare partecipazioni non quotate e terreni edificabili o con destinazione agricola, detenuti da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, società semplici e società ed enti ad essi equiparate (legge 448/2001).

Il requisito è il possesso delle partecipazioni o terreni al 1/7/2020. Le imposte dovute possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dal 30/9/2020 (con interesse al 3% annuo).

Il 30/9/2020 rappresenta anche il termine entro il quale redigere la perizia di stima. Il costo della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni è pari all’11% del valore rideterminato. Si ricorda che la legge di stabilità per l’anno 2020 ai commi 693 e 694 aveva previsto la medesima disposizione con riferimento alle partecipazioni e terreni posseduti al 01/1/2020.


PROROGA OBBLIGO REGISTRATORE TELEMATICO O PROCEDURA WEB AGENZIA DELLE ENTRATE (art. 140)

L’obbligo di dotarsi del registratore telematico o l’obbligo di utilizzo della procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per emettere il documento commerciale previsto per il 1/7/2020 è prorogata al 1/1/2021. Fino al 31/12/2020 potranno essere emessi i “vecchi” scontrini fiscali o ricevute fiscali con trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di riferimento.

Viene previsto che l’obbligo di utilizzare il Registratore Telematico per l’invio dei dati al Sistema tessera sanitario decorre dal 1° gennaio 2021 (invece che dal 1/7/20202).


PROROGA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI (art. 141)

La lotteria dei corrispettivi prevista inizialmente dal 1/7/2020 è prorogata al 1/1/2021.


LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI/RIMBORSABILI (art. 147)

E’ stato innalzato da 700.000 euro a 1.000.000 di euro il limite annuo di compensazione dei crediti compensabili/rimborsabili.


TAX CREDIT VACANZE (art. 176)

La disposizione riconosce per il 2020 un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale:

• dalle imprese turistico ricettive,
• dagli agriturismi,
• dai bed&breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Il credito è utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da un solo componente per nucleo familiare, ed è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare.

Tale importo viene ridotto per i nuclei familiari più ristretti: 300 euro per nuclei composti da due persone, 150 euro per nuclei composti da una persona.

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ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO (art. 177)

Non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.


MISURE PER INCENTIVARE LA MOBILITA’ SOSTENIBILE (art. 229)

Istituiti i cd. “buoni mobilità” per l’acquisto di biciclette (anche a pedalata assistita) e veicoli elettrici. In particolare, modificando l’articolo 2 comma 1 del D.L. 111/2019, il legislatore prevede la concessione - in favore dei residenti “maggiorenni” nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti - di un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura “non superiore” a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette (anche a pedalata assistita) nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste.

Con decreto del Ministro dell'ambiente saranno definite le modalità ed i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio.