Batte forte il cuore di CNA Bologna in favore degli alluvionati [...]
Dall’entrata in vigore del decreto in commento (19/5/2020) e fino al 31 dicembre 2020 saranno esenti dall’IVA la cessione dei beni necessari per contenere il rischio di contagio da coronavirus e per la gestione dell’emergenza sanitaria come:
- Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- monitor multiparametrico anche da trasporto;
- pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
- tubi endotracheali;
- caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
- maschere per la ventilazione non invasiva;
- sistemi di aspirazione;
- umidificatori;
- laringoscopi;
- strumentazione per accesso vascolare;
- aspiratore elettrico;
- centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
- ecotomografo portatile;
- elettrocardiografo;
- tomografo computerizzato;
- mascherine chirurgiche;
- mascherine Ffp2 e Ffp3;
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;
- dispenser a muro per disinfettanti;
- soluzione idroalcolica in litri;
- perossido al 3% in litri;
- carrelli per emergenza;
- estrattori RNA;
- strumentazione per diagnostica per COVID-19;
- tamponi per analisi cliniche;
- provette sterili;
- attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
In assenza di un pagamento del corrispettivo avvenuto prima dell’entrata in vigore del Decreto in commento l’esenzione Iva spetta per i beni consegnati dal 19/5/2020 in poi.
E’ fatto salvo il diritto alla detrazione dell’imposta.
A partire dal 2021 l’aliquota IVA applicata sarà invece del 5%.