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Da sabato 27 Febbraio a domenica 11 marzo tutta la Città Metropolitana di Bologna (Comune di Bologna e tutta l'Area Metropolitana) diventa arancione scuro.
Il provvedimento per contenere il contagio prevede:
- Stop spostamenti anche all'interno del proprio Comune e in entrata e in uscita dai Comuni, anche per visite a parenti ed amici. Gli spostamenti sono consentiti per motivi di salute, di lavoro e per comprovate necessità (come l'acquisto di beni).
- Da lunedì primo marzo scuole ciuse, aule aperte soltatnto per l'infanzia (materne e nidi) fino al 14 marzo
- Non vengono sospese le attività economiche, nei limiti delle regole consentite nella zona arancione, comprese quelle per i servizi alla persona.
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DISPOSIZIONI ZONA ARANCIONE PER IL RESTO DELLA REGIONE:
L'Ordinanza del Ministro della Salute del 19 febbraio 2021 ha inserito nuovamente l'Emilia-Romagna in fascia arancione a partire da domenica 21 febbraio 2021.
Di seguito una sintesi delle misure previste:
- Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per esigenze di lavoro, salute, necessità. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Sospese le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, e fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Per le attività con codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande) l’asporto è consentito fino alle ore 18.00.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali, dei mercati, delle gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Nei locali pubblici e aperti al pubblico e negli esercizi commerciali è obbligatorio esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Sono sospese:
- le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche,
- le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
- gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
Acconciatori e centri estetici sono esclusi dalle restrizioni previste dal decreto.