Esenzione dall’obbligo di Comunicazione per Massofisioterapisti

Esenzione dall’obbligo di Comunicazione per Massofisioterapisti

Vi informiamo che la Regione Emilia Romagna ha chiarito che, in base alla normativa e giurisprudenza attuali, la figura del Massofisioterapista, così come gli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini TSRM e PSTRP (art. 5, DM Sanità 9 agosto 2019), non è soggetta all’obbligo di presentare la Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, come previsto dagli artt. 10 e 11 della L.R. n. 22/2019 e dalla D.G.R. 1919/2023.