Etichettatura olio d'oliva: nuove regole

Etichettatura olio d'oliva: nuove regole

L'etichettatura degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva (art.5, Reg. 29/2012), prevede la possibilità di riportare diverse indicazioni facoltative, a determinate condizioni. In particolare, sull'etichetta può figurare l'acidità, a condizione che vengano indicati anche determinati parametri fisico-chimici (indice dei perossidi, tenore di cere e assorbimento nell'ultravioletto). Con l'obiettivo di non indurre in errore i consumatori, il valore dei parametri fisico-chimici, se indicato sull'etichetta, deve corrispondere al valore massimo che tali parametri potrebbero raggiungere al termine minimo di conservazione.

L'indicazione della campagna di raccolta nell'etichetta degli oli d'oliva vergini ed extra-vergini è facoltativa per gli operatori se il 100 % del contenuto del recipiente proviene da un'unica campagna di raccolta. Poiché la raccolta delle olive viene generalmente avviata verso la fine dell'autunno e si conclude nella primavera dell'anno successivo, è opportuno chiarire come riportare in etichetta la campagna di raccolta.

Ora, con il Regolamento in commento, gli Stati membri possono decidere che la campagna di raccolta debba figurare sull'etichetta degli oli d'oliva della loro produzione nazionale, ottenuti da olive raccolte sul loro territorio e destinati esclusivamente ai mercati nazionali.

Le disposizioni relative all'indicazione dell'acidità massima e della campagna di raccolta si applicano dopo 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Gli oli d'oliva etichettati prima della data di applicazione, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

In vigore dal 6 agosto 2018