Gestione materiali derivanti da eventi alluvionali

Gestione materiali derivanti da eventi alluvionali

Con l’art.9 del DL 88 “Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023” (clicca qui per il testo pubblicato in GU) sono state definite le modalità di gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali.

In particolare:

  • Il Commissario straordinario deve definire un piano per la gestione di questi materiali. Tra gli altri aspetti, il piano deve prevedere il maggior recupero possibile di materiali, anche con valore storico, artistico o culturale, eventualmente anche tramite demolizioni selettive, anche per limitare i quantitativi di rifiuti da smaltire;
  • I materiali derivanti dal crollo di edifici e dalla demolizione ed abbattimento di edifici pericolanti sono classificati come rifiuti urbani, con codice CER 20 03 99, per le fasi di raccolta e trasporto. Questi rifiuti possono essere conferiti ai centri di raccolta comunali o ai siti di deposito temporaneo. La raccolta dei materiali presenti su suolo pubblico o, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di raccolta comunali ed ai siti di raggruppamento, deposito temporaneo, oppure direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5), sono effettuati dalle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate. Non sono necessarie analisi preventive prima dei trasporti. Il Centro di coordinamento RAEE ed il Centro di coordinamento pile e accumulatori (CDCNPA) sono tenuti a prendere in consegna i rifiuti di loro competenza (RAEE e pile – accumulatori) nelle condizioni in cui si trovano e con oneri a proprio carico. In tutti i suddetti casi, è considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso il Comune di origine dei materiali stessi. Per i materiali presenti nelle aree urbane su suolo privato, la raccolta ed il trasporto sono effettuati con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata;
  • I Presidenti delle regioni interessate, autorizzano, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti (R5) per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile;
  • I gestori dei siti di deposito temporaneo non devono effettuare analisi preventive prima del ricevimento dei rifiuti. Tali soggetti devono inoltre fornire il personale per eseguire, previa autorizzazione dei Presidenti delle regioni interessate, la separazione e cernita, dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, ed il loro avvio agli impianti autorizzati di trattamento;
  • I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza dover modificare le autorizzazioni vigenti. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla regione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti;
  • Dal 6 luglio 2023, data di entrata in vigore del decreto, i materiali nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti classificati come urbani con codice CER 20 03 99. Questi rifiuti sono individuati con il codice CER 17.06.05*. Tali materiali non possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico e la bonifica è effettuata da ditte specializzate. Se il rinvenimento avviene durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99. Se il rinvenimento di amianto avviene dopo il conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo il piano di lavoro previsto per gli interventi di rimozione dell’amianto;
  • Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali andranno selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione.

Per maggiori informazioni e supporto relativamente alla corretta gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali in applicazione delle normative emergenziali emanate le imprese possono rivolgersi a Sametica, società di sistema CNA Bologna che eroga servizi di consulenza, formazione e assistenza in materia di ambiente e sicurezza:

SAMETICA: info@sametica.it sametica@bo.cna.it