Gli Altri Bonus - Sisma Bonus

Gli Altri Bonus - Sisma Bonus

In Italia il rischio sismico è molto elevato. A seguito degli eventi tellurici che hanno investito il nostro Paese negli ultimi anni, la politica ha voluto imprimere una forte accelerazione agli investimenti riguardanti la messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente.

 

Alla possibilità di ricorrere alle detrazioni per ristrutturazioni edilizie anche in caso di interventi di miglioramento sismico, il DL 63/2013 successivamente convertito in legge ha introdotto specifiche misure, definite “Sismabonus”, a supporto degli interventi realizzati sugli edifici, collocati in aree con un determinato rischio sismico, nel periodo 1/1/2017 – 31/12/2021.

 

L’agevolazione del Sismabonus può essere fruita sia da persone fisiche, sia da imprese, sia da condomini e sostiene gli interventi di miglioramento sismico effettuati su fabbricati sia di tipo residenziale sia di tipo produttivo, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3)..

 

A seconda del tipo di edificio su cui si interviene e del risultato che si consegue variano le aliquote di detrazione applicabili:

  • 50% per interventi di miglioramento, effettuati sia su edifici singoli sia su condomini, che non generano un cambiamento della classe sismica del fabbricato;
  • 70% per interventi effettuati su edifici singoli che producono il miglioramento di una classe di rischio sismico;
  • 75% per interventi effettuati su condomini che producono il miglioramento di una classe di rischio sismico;
  • 80% per interventi effettuati su edifici singoli che producono il miglioramento di due classi di rischio sismico;
  • 85% per interventi effettuati su condomini che producono il miglioramento di due classi di rischio sismico.

Il Sismabonus si applica su un massimale di spesa agevolabile pari a 96.000 € per unità immobiliare e si fruisce in 5 annualità.

Se l’intervento prevede la demolizione e ricostruzione dell’edificio al fine di ridurne il rischio sismico, (anche con variazione volumetrica, ove le norme urbanistiche vigenti lo consentano) da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, la detrazione spetta agli acquirenti dell’unità immobiliare, nella misura del 75% (in caso di passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore) e del 85% (in caso di passaggio a due classi di rischio sismico inferiori), sempre entro un ammontare massimo di 96.000 € ad unità immobiliare.

In alternativa alla fruizione diretta del beneficio fiscale, il beneficiario può optare per la misura dello sconto sul corrispettivo (in accordo con il fornitore del servizio) o per la cessione della detrazione, individuando un soggetto cessionario.

Per tutti gli approfondimenti scarica la Guida dell’Agenzia delle Entrate >>>

Rif. Normativo: Art. 16 del Decreto legge del 04/06/2013 n. 63