Impianti di generazione distribuita

Impianti di generazione distribuita

La recente deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas del 6 giugno u.s. (243/2013/R/EEL) ha modificato la preesistente deliberazione 84/2012/R/EEL, relativa ad interventi necessari (su impianti nuovi e determinate tipologie di impianti esistenti di generazione distribuita allacciati alla rete elettrica) per garantire condizioni di sicurezza della rete stessa, al fine di rafforzare ulteriormente le misure di protezione della rete.

Con la nuova deliberazione si istituisce l’obbligo di adeguamento alle prescrizioni del paragrafo 5 dell’Allegato A70 al Codice di rete per tutti gli impianti connessi alla rete di bassa tensione con potenza > 6 kW entrati in esercizio entro il 31/3/2012 e per tutti gli impianti connessi alla rete di media tensione di potenza fino a 50 kW entrati in esercizio entro il 31/3/2012.

Nello specifico:

  • gli impianti di BT con P > 20 kW e gli impianti di MT fino a  50 kW già connessi alla rete alla data del 31/3/12 dovranno adeguarsi alle prescrizioni definite entro il 30 giugno 2014;
  • gli impianti di BT con P > 6 kW e < 20 kW già connessi alla rete alla data del 31/3/12 dovranno adeguarsi alle prescrizioni definite entro il 30 aprile 2015.

Al paragrafo 5, l’Allegato A70 del Codice di rete prescrive che:
“Tutti gli impianti di produzione ed i relativi macchinari ed apparecchiature devono essere progettati, costruiti ed eserciti per restare in parallelo anche in condizioni di emergenza e di ripristino di rete. In particolare gli impianti, in ogni condizione di carico, devono essere in grado di rimanere permanentemente connessi alla rete MT e BT per valori di tensione nel punto di consegna, compresi nell’intervallo 85% Vn ≤ V ≤ 110% Vn o nell’intervallo 90% Vn ≤ V ≤ 105% Vn misurato ai morsetti di macchina.

Riguardo all’esercizio in parallelo con la rete MT/BT in funzione della frequenza, l’impianto di produzione non rotante deve essere in grado di rimanere connesso alla rete permanentemente2, per valori di frequenza tra 47,5 Hz ≤ f ≤ 51,5 Hz. Per gli impianti rotanti nello stesso intervallo è ammesso lo scostamento dai valori di produzione precedenti il transitorio nonché dai tempi di permanenza.

L’Utente Attivo deve garantire che tali intervalli di funzionamento siano rispettati sia dalle protezioni di interfaccia che dalle protezioni e regolazioni dell’impianto di produzione. L’Impresa di Distribuzione vigila sul rispetto di tali requisiti.

Per soddisfare contemporaneamente le esigenze generali del Sistema Elettrico Nazionale, le esigenze delle Imprese di Distribuzione, nonché le esigenze degli utenti attivi (salvaguardia del macchinario di generazione)- e dei clienti finali (qualità del servizio) è necessario adottare logiche di funzionamento in grado di selezionare soglie e tempi di intervento dei relè di frequenza sulla base di due diversi tipi di evento:

  • guasto locale;
  • perturbazione di sistema con variazione transitoria della frequenza.”

In relazione alle prescrizioni relative alla frequenza contenute nel paragrafo 5 dell’Allegato A70, la Deliberazione 243/2013 sancisce che, in deroga a quanto previsto, gli impianti (già connessi alla data del 31/3/12) in bassa tensione con potenza superiore a 6 kW e in media tensione di potenza fino a 50 kW  dovranno rimanere connessi alla rete almeno all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz, fermo restando quanto previsto dai commi 6.3 e 6.3bis della Deliberazione 84/2012/R/EEL.

Il controllo dell’avvenuto adeguamento degli impianti alle prescrizioni stabilite dalla Deliberazione 243/2013/R/EEL sarà effettuato dalle imprese di distribuzione con sopralluoghi a campione. A fronte delle eventuali inadempienze che verranno riscontrate, il GSE provvederà a sospendere le convenzioni per l’erogazione dei servizi di ritiro dedicato o di scambio sul posto fino all’avvenuto adeguamento degli impianti.

La deliberazione ha ritenuto di non prevedere alcun premio per promuovere l’adeguamento alle prescrizioni dell’Allegato A70 poiché le tempistiche previste per mettere a norma gli impianti non sono stringenti e in ragione del fatto che si ritiene che gli interventi da effettuare siano contenuti e possano essere svolti tramite un intervento in loco generalmente eseguibile dall’installatore, congiuntamente anche ad altri interventi di manutenzione programmati.

Si ritiene utile che progettisti ed imprese che hanno realizzato impianti fotovoltaici (o altri impianti di generazione distribuita) informino i propri clienti del nuovo obbligo di adeguamento tecnico richiesto dalla Deliberazione 243/2013 dell’AEEG al fine di mettere al riparo gli stessi da possibili ripercussioni negative sul fronte dei sistemi di remunerazione dell’energia immessa in rete.


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