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Dal 1° marzo 2022 è entrato in vigore l’assegno unico e universale per figli a carico, ovvero il beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo identificata dall’ISEE.
Si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE.
Soggetti beneficiari
Secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto, l’assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari:
- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
. svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000€ annui;
. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
. svolga il servizio civile universale
. per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Requisiti soggettivi
L’assegno unico è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.
Importi mensili
Figlio minorenne
Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175€ mensili, che spetta:
- in misura piena nel caso di ISEE pari o inferiore a 15.000€;
- in misura ridotta per livelli di ISEE superiori. La riduzione è graduale e raggiunge un valore pari a 50€ in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000€, mentre per livelli di ISEE superiori a 40.000€ l’importo rimane costante.
Figlio maggiorenne
Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del 21° anno di età, è previsto un importo pari a 85€ mensili, che spetta:
- in misura piena nel caso di ISEE pari o inferiore a 15.000€;
- in misura ridotta per livelli di ISEE superiori. La riduzione è graduale e raggiunge un valore pari a 25€ in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000€, mentre per livelli di ISEE superiori a 40.000€ l’importo rimane costante.
Figlio successivo al secondo
È prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. In particolare, tale importo:
- spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000€;
- si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 15€ in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000, mentre per i livelli superiori a 40.000€ l’importo rimane costante.
Per figli disabili, entrambi i genitori titolari di redditi da lavoro, famiglie con quattro o più figli, ci sono regole ad hoc.
Presentazione della domanda
La domanda per il riconoscimento dell’assegno unico può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo.
Il trattamento avrà decorrenza dal 01/03/2022 solo se la domanda verrà presentata entro il 30/06/2022; diversamente il trattamento decorrerà dal mese di presentazione.
N.B. A gennaio 2023 andrà ripresentata la domanda sulla base del nuovo ISEE in quanto il precedente scadrà il 31/12/2022, e così per ogni successiva annualità.