Indennità per lavoratori autonomi e professionisti

Indennità per lavoratori autonomi e professionisti

Nell’ambito del c.d. “Decreto cura Italia” è stata prevista, così come definito dal recente decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, un’indennità a favore dei lavoratori autonomi/professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (casse di previdenza) che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Il sostegno al reddito è costituito da un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro ed è riconosciuto ai:

  1. professionisti/lavoratori autonomi che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca e dei redditi di locazione breve, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  1. professionisti/lavoratori autonomi che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca e dei redditi di locazione breve, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, non è cumulabile con altri benefici previsti dal decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 nonché con il reddito di cittadinanza ed è corrisposta a condizione che il soggetto richiedente sia in regola con gli obblighi contributivi dell’anno 2019.

L’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria e deve essere corredata da apposita autocertificazione con la quale si dichiara:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere già percettore di altre indennità previste dal Decreto Cura Italia né del reddito di cittadinanza;
c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi definiti precedentemente ai punti 1 e 2
e) di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui al punto 1 sopra indicato.

A fine di individuare correttamente la riduzione del reddito di almeno il 33% (professionisti identificati al numero 2) è necessaria confrontare i redditi dei periodi sopra indicati  (differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività).

Alla domanda deve essere allegata:

  • copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale
  • le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo.

In mancanza di uno di tali elementi, compresa l’autocertificazione, la domanda sarà inammissibile, non verranno considerate le eventuali istanze presentate dopo il 30/04/2020.

Le domande vanno presentate alle singole Casse che provvederanno, previa verifica dei requisiti, all’erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate.

Come sempre Cna è a disposizione per fornirle qualsiasi chiarimento e supporto si rendesse necessario.


Chat on Whatsapp