Ingresso in UE di lumache vive, budelli e altri prodotti per consumo

Ingresso in UE di lumache vive, budelli e altri prodotti per consumo

Pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2021/573 del 1 febbraio 2021, in GUUE L120 del 08/04/2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/625 per quanto riguarda le condizioni di importazione di lumache vive, prodotti composti e budelli immessi in commercio per il consumo umano. L'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2019/625 stabilisce che ogni partita di determinati prodotti elencati può entrare nell'Unione solo se è accompagnata da un certificato ufficiale. I prodotti composti non figurano nell'elenco dei prodotti che devono essere accompagnati da un certificato ufficiale. Il rischio connesso a determinate categorie di prodotti composti dipende dal tipo di ingredienti e dalle condizioni di magazzinaggio. Le singole partite di tali prodotti immesse in commercio per il consumo umano dovrebbero pertanto essere soggette a certificazione individuale per l'ingresso nell'Unione ai fini dell'immissione in commercio. La certificazione di conformità alle prescrizioni dell'Unione può inoltre contribuire a rammentare agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti dei paesi terzi o delle loro regioni le prescrizioni applicabili dell'Unione. Determinati prodotti composti a lunga conservazione che non contengono altri prodotti a base di carne diversi dalla gelatina o dal collagene o dai prodotti altamente raffinati, non rappresentano un rischio per la sanità pubblica o la salute degli animali, data la natura del trattamento necessario per la fabbricazione di tali prodotti a base di carne. Detti prodotti composti dovrebbero essere accompagnati da un attestato privato anziché da un certificato ufficiale. Per tali motivi la Commissione ritiene opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/625 su tali punti. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.