Lavanderia self-service che offre servizi accessori

Lavanderia self-service che offre servizi accessori

Il Ministero dello sviluppo economico risponde a un quesito in merito alla necessità di designazione del responsabile tecnico nel caso in cui un'impresa esercente l'attività di lavanderia self-service intenda offrire, ai propri clienti, «due servizi aggiuntivi saltuari:
1) ritiro e consegna dei capi a domicilio;
2) stireria, con l'espressa specificazione che «l'attività di stireria (secondaria e marginale) verrebbe svolta con un unico ferro da stiro posizionato in un locale adiacente alla lavanderia senza accesso per i clienti».

La risposta richiama innanzitutto la ratio della Legge 84/2006 che disciplina l'attività di tintolavanderia: «(…) l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso, nonché la tutela dei consumatori e dell'ambiente (…)». In altre parole, l'esigenza del responsabile tecnico è direttamente proporzionale al profilo di complessità e/o pericolosità per l'ambiente, per gli addetti, o di necessità di specifici accorgimenti.

Fermo restando che le imprese che svolgono la sola attività di lavanderia self-service, non hanno l'obbligo di individuazione del responsabile tecnico, invece, la questione risulta irrisolta per quelle imprese che, oltre alla lavanderia self-service intendano prestare ulteriori servizi alla propria clientela. Con la nota prot. n. 18008 del 9 febbraio 2015, il Ministero aveva già affermato la non necessarietà della designazione di un responsabile tecnico per le imprese che intendano svolgere la sola attività di stireria SE «non presenta, per tipologia di attrezzature e per caratteristiche dimensionali, alcun significativo profilo di complessità e/o pericolosità per l'ambiente, per gli addetti, o di necessità di specifici accorgimenti (…) che giustifichi la previsione di un responsabile tecnico».

In conclusione, il Ministero evidenzia la necessità "di una valutazione della fattispecie concreta" con specifica determinazione del grado di incidenza dei trattamenti sui profili di interesse pubblico salvaguardati dalla disciplina normativa, nonché della effettiva secondarietà, marginalità e saltuarietà delle ulteriori attività che l'impresa intende svolgere.

Di fatto il Ministero risponde al quesito rimandando agli Uffici ed Enti direttamente preposti una "valutazione caso per caso", senza cedere a sibilline generalizzazioni. 
Riferimenti: Ministero dello sviluppo economico Parere del 20 gennaio 2017 (prot. 18690) 


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