Batte forte il cuore di CNA Bologna in favore degli alluvionati [...]
A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta una disciplina specifica per le locazioni di immobili a uso abitativo e relative pertinenze di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.
La durata di 30 giorni riguarda ogni singolo contratto; se nell’anno vengono stipulati più contratti tra le stesse parti, si applica la disciplina delle “locazioni brevi” a ogni singola pattuizione, sempre che la durata delle locazioni tra le stesse parti nel corso dell’anno non superi complessivamente 30 giorni (in questo caso, il contratto va registrato).
Il contratto di “locazione breve”, oltre alla disponibilità dell’immobile o di sue parti (ad es: una sola stanza dell’abitazione principale), può prevedere servizi accessori (fornitura di biancheria, utenze, wi-fi, servizi di pulizia).
Ovviamente non vanno aggiunte prestazioni che complessivamente identifichino l’attività quale attività di impresa, sia pure non abituale, come ad esempio la somministrazione di colazione e/o pranzi/cene, la fornitura di servizi di guida turistica, di noleggio auto, eccetera.
Questa disciplina si applica:
■ ai contratti stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore o comodatario) e conduttore
■ ai contratti stipulati con l’intervento di intermediari immobiliari, agenzie specializzate e portali on line (come Airbnb, Homeway, Gateway, Booking, Wimdu..).
In presenza di un contratto concluso tramite un intermediario immobiliare, che incassa i canoni e li trasferisce al locatore, l’intermediario stesso dovrà assoggettare tale importo a ritenuta alla fonte del 21% e rilasciare una “Certificazione Unica-Locazioni brevi”.
I canoni per le locazioni, anche “brevi”, stipulate direttamente dal proprietario dell’immobile vanno dichiarati nel Quadro Redditi di fabbricati, a tassazione ordinaria, secondo gli ordinari criteri previsti per i redditi fondiari da locazione a canone libero, salvo opzione per la cedolare secca. La tassazione a “cedolare secca” e’ pari alla misura del 21% applicata sul 100% dei canoni e l’eventuale opzione si esercita in dichiarazione dei redditi.
I canoni per le locazioni, anche “brevi”, stipulate dal sublocatore o dal comodatario vanno dichiarati nel quadro Redditi diversi, a tassazione ordinaria ma con la possibilità di avvalersi, anche in questo caso, della tassazione a cedolare secca.
L’importo della ritenuta alla fonte subita qualora il contratto sia stato concluso tramite intermediario immobiliare, viene decurtata dall’importo totale delle ritenute Irpef della dichiarazione dei redditi.
Cedolare secca al 10% sul canone concordato almeno per anno 2019 ancora presente
E’ stata prorogata per i periodi di imposta 2018 e 2019 la possibilità di applicare la cedolare secca nella misura del 10%. Ad oggi è previsto che dal 1-1-2020 l’aliquota ritornerà al 15%.
Previo invio di una raccomandata all’inquilino per comunicare la rinuncia agli aggiornamenti del canone, l'opzione per la cedolare secca, che è sempre facoltativa, può essere effettuata: in fase di registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate, in una qualsiasi delle annualità intermedie, in caso di proroga del contratto.
L’imposta sostitutiva sostituisce l’Irpef e le relative addizionali, l’imposta di registro sul contratto di locazione e l’imposta di bollo.
La cedolare si rende applicabile anche ai contratti “a libero mercato” nella misura del 21%.