Marcatura CE dei prodotti a Bologna

Marcatura CE dei prodotti a Bologna

La marcatura CE dimostra la conformità di un prodotto alla normativa UE e ne consente la libera circolazione all’interno del mercato europeo: apponendo il marchio CE il produttore garantisce la conformità a tutti i requisiti legali e l’idoneità del prodotto alla commercializzazione. Il marchio CE non indica la qualità del prodotto, ma bensì la sua sicurezza all’uso.

La responsabilità della marcatura CE è a carico del produttore,  il suo mandatario per l’Unione Europea (se il produttore è straniero) oppure l’importatore.

Il sistema Cna con i suoi esperti e consulenti è a disposizione delle imprese interessate per approfondire le loro esigenze e supportarle nel percorso per ottenere la marcatura CE dei loro prodotti.
Per informazioni: sindacale@bo.cna.it, tel. – 3485213722 -  051299515

Per poter apporre la marcatura CE sul prodotto è necessario percorrere le seguenti fasi:

FASE 1 – Identificare le direttive e le norme armonizzate applicabili al prodotto

Le direttive che stabiliscono le categorie di prodotti da marcare CE indicano, in termini generali, i requisiti essenziali armonizzati a livello europeo che i prodotti devono soddisfare. Per alcuni prodotti possono applicarsi più direttive, che quindi dovranno essere analizzate congiuntamente.
Ogni direttiva rinvia a norme europee armonizzate (se disponibili), che esprimono i requisiti essenziali.

FASE 2 – Verificare i requisiti specifici del prodotto

E’ responsabilità del produttore assicurare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali della normativa UE pertinente, solo la piena conformità di un prodotto alle norme armonizzate, infatti, conferisce al prodotto la “presunzione di conformità” ai requisiti essenziali pertinenti.

FASE 3 – Verificare se è richiesta una valutazione di conformità indipendente effettuata da un organismo notificato

Ogni direttiva specifica se nella procedura di valutazione di conformità necessaria per la marcatura CE deve essere coinvolto un organismo notificato; ciò non è obbligatorio per tutti i prodotti, ma dipende dal grado di rischio intrinseco del prodotto stesso.

FASE 4 – Testare il prodotto e verificarne la conformità

Il produttore ha la responsabilità di provare il prodotto e verificarne la conformità alla legislazione UE (procedura di valutazione della conformità). Una parte della procedura consiste, come regola generale, nella valutazione dei rischi. Essa consente di descrivere il prodotto e l’ambiente in cui viene utilizzato, per definire quali siano i rischi pratici e i relativi rimedi.

Si potranno poi specificare i rischi (ad esempio di natura elettrica, meccanica) e le misure di protezione adottate.
Il test della conformità del prodotto può, a sua volta, essere svolto presso il produttore oppure presso laboratori esterni.

FASE 5 – Redigere il fascicolo tecnico

Il produttore deve predisporre la documentazione tecnica richiesta dalle direttive che deve essere presentata su richiesta alle autorità nazionali competenti.

FASE 6 – Apposizione della marcatura CE

La marcatura CE deve essere applicata dal produttore sul prodotto tramite una targa identificativa.
Se nella fase di controllo della produzione è stato coinvolto un organismo notificato, deve essere indicato anche il suo numero di identificazione. È, infine, responsabilità del produttore redigere e firmare una “dichiarazione di conformità CE” che dimostri che il prodotto soddisfa i requisiti.


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