Batte forte il cuore di CNA Bologna in favore degli alluvionati [...]
Il 9 marzo il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo DPCM sulle misure urgenti di contenimento del Coronavirus che estende l’applicazione delle norme previste dal precedente decreto a tutto il territorio nazionale.
Le misure “più restrittive” sono quindi valide anche per il nostro territorio dal 10 marzo 2020 al 3 Aprile 2020.
Resta confermata la possibilità di effettuare spostamenti nei territori per
• comprovate esigenze lavorative;
• motivi di salute;
• situazioni di necessità.
In particolare, evidenziamo le misure più significative per le imprese contenute nell’art.1 del decreto dell’8 marzo 2020 (tutt’ora in vigore):
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 comma 1 lettera r).
n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché' gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
Infine, un’ordinanza del presidente della Regione Emilia Romagna prevede che taxisti e autisti di mezzi a noleggio con conducente debbano indossare mascherina e guanti, raccomandano loro di eseguire con regolarità sanificazioni del veicolo. Quest’ultima misura sarà in vigore da mercoledì 11 marzo 2020.