Venerdì 20 mattina, 134 studenti della scuola primaria di Vado, artigiani per un giorno, grazie all'iniziativa “Ti voglio pane”, promossa dalla CNA di Bologna [...]
Con riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 14 novembre 2024, n. 166, siamo a segnalare le rilevanti novità normative che intervengono in merito al sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte delle imprese, semplificando alcuni passaggi.
COSA CAMBIA:
- Obbligo di ritiro da parte di installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica AEE
Le nuove disposizioni si applicano anche al ritiro effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica AEE nello svolgimento della loro attività, per i quali vengono estesi alcuni obblighi e relative modalità operative precedentemente previste solo per i distributori.
Dall’entrata in vigore della L. 166/24 (ovvero dal 15 novembre 2024) anche gli installatori e i centri di assistenza tecnica AEE:
- Sono obbligati al ritiro “1 contro 1”, in particolare per gli installatori l’obbligo di ritiro si applica anche nella situazione in cui si rimane nell’ambito di una prestazione di servizio e l’acquisto del AEE è fatto solo per l’installazione presso il cliente
- Potranno, ove necessario, effettuare il deposito preliminare alla raccolta presso altri luoghi diversi dalla propria sede
- Sono obbligati al ritiro “1 contro 0” in caso di superficie di vendita superiore ai 400 mq.
- Obblighi di iscrizione per la fase di trasporto
Alla luce delle nuove disposizioni viene abrogata la categoria 3-bis dell’Albo nazionale gestori ambientali concernente: “Distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature” . L’Albo nazionale gestori ambientali, con decorrenza 15 novembre 2024, sta pertanto procedendo d’ufficio alla cancellazione delle iscrizioni alla categoria 3-bis per tutte le imprese interessate. L’iscrizione alla categoria 3Bis deve essere sostituita con l’iscrizione al Centro di Coordinamento (CdC) RAEE dei punti vendita e di altri luoghi in cui si effettua il deposito preliminare.
Si precisa che, qualora l’impresa risulti iscritta, oltre che alla categoria 3-bis, ad altre categorie dell’Albo nazionale gestori ambientali, l’iscrizione relativa a queste ultime non subirà alcuna modifica e rimarrà regolarmente attiva.
- Obblighi documentali:
Un’altra importante novità è rappresentata dal fatto che i distributori, o i soggetti da questi incaricati, che effettuano il ritiro “1 contro 1” e “1 contro 0” così come gli installatori e i centri di assistenza non sono più soggetti agli obblighi di:
- tenuta del registro di carco e scarico rifiuti,
- compilazione dello schedario o modulo di carico e scarico e dei documenti di trasporto RAEE ai sensi del DM 65/2010 e DM 121/2016,
- iscrizione al RENTRI
- compilazione del MUD.
Questi adempimenti vengono semplificati e sostituiti con altra tipologia di documentazione e di flussi, come descritto di seguito.
COSA FARE:
- Iscrizione al portale CdC RAEE
I distributori RAEE, i soggetti incaricati dal distributore al ritiro, gli installatori e i centri di assistenza RAEE, per svolgere le operazioni di ritiro, deposito preliminare e trasporto in regime semplificato sono obbligati all’iscrizione dei punti vendita e di altri luoghi in cui si effettua il deposito preliminare al portale CdC RAEE. L’iscrizione è gratuita ed una tantum.
Laddove l’impresa non rispettasse quest’obbligo non potrebbe usufruire delle modalità semplificate per la raccolta dei RAEE con la conseguenza di una gestione dei rifiuti di terzi non autorizzata.
L’iscrizione si ritiene opportuna anche nei casi in cui l’impresa non effettui un deposito preliminare e conferisca direttamente ai centri di raccolta. Tutte le imprese già iscritte al CdC RAEE, poiché si avvalgono - in base a convenzioni - del ritiro gratuito al CdC RAEE, non devono rifare l’iscrizione.
- Utilizzo di un documento di trasporto DDT RAEE
Occorre accompagnare con DDT RAEE tutti i trasporti RAEE:
- Dal consumatore o dal luogo di raccolta preliminare verso il centro di raccolta o l’impianto di trattamento
- Dal consumatore verso il luogo di deposito preliminare
- Dal proprio punto vendita ad altro luogo di deposito preliminare.
- Comunicazione annuale quantità al CdC RAEE
SANZIONI:
Le sanzioni per il mancato ritiro 1 contro 1 e la violazione dell’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione rimangono quelle già vigenti (art. 38 co. 1 del D. Lgs. 49/2014): il soggetto obbligato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 400 €, per ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso.
Al momento non sono state introdotte sanzioni in caso di mancata iscrizione e di omessa comunicazione dei dati al CdC RAEE, ma è probabile che saranno introdotte, presumibilmente nella conversione del DL Ambiente prevista a metà dicembre.
Per informazioni e servizio di supporto potete rivolgervi a Sametica Srl, società di consulenza ambiente e sicurezza di CNA Bologna, nella persona di:
Francesco Fernandez: f.fernandez@bo.cna.it o 3456592017