Nuovo contratto artigiani edili della Città Metropolitana di Bologna

Nuovo contratto artigiani edili della Città Metropolitana di Bologna

In data 26 aprile 2023, si è chiuso il percorso che ha portato alla firma del rinnovo del Contratto Integrativo Territoriale di Lavoro dell’Artigianato dell’edilizia della Città Metropolitana di Bologna, completando così il percorso avviato con gli accordi del 15 febbraio 2023 e del 28 Marzo 2023, che hanno istituito l’Elemento Variabile della Retribuzione per gli anni 2023 e 2024 e la Prestazione di una tantum Cassa Edile.

Le disposizioni del nuovo Contratto Integrativo entrano in vigore dal 1° maggio scorso, salvo alcune diverse decorrenze e scadenze specificatamente previste in alcuni articoli. 
Come CNA Bologna, riteniamo di poter sostenere che la nuova “Intesa”, riesce a contenere i costi per le imprese e al contempo premi le imprese regolari, rispettose dei contratti e più radicate sul territorio.

Di seguito evidenziamo i principali elementi contenuti nel rinnovo del Contratto Integrativo

ORARIO DI LAVORO

Viene confermato che il normale orario di lavoro è di 40 ore settimanali ripartite su 5 giorni e quanto previsto in materia di orario di lavoro dal vigente CCNL.
Le attività svolte ad inizio della giornata e propedeutiche all’esecuzione dell'attività lavorative principale, se svolte in ottemperanza a diretti\le aziendali o comunque eterodirette, costituiscono ad ogni effetto attività lavorativa e come tale retribuita.
Il tempo di viaggio per recarsi al luogo di lavoro o rientrare da esso ricadente al di fuori del normale orario di lavoro è escluso dal calcolo della retribuzione e dal computo da ogni istituto contrattuale e/o di Legge.
Il tempo di viaggio ricadente nel normale orario di lavoro, per spostamenti autorizzati o richiesti dall‘azienda fra diversi luoghi di lavoro è retribuito con la retribuzione ordinaria.
Viene prevista la possibilità di regolamentare diversamente l’orario di lavoro giornaliero in riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, cantieri, contratti di appalto determinati anche da specifiche prescrizioni normative regionali o comunali, come previsto anche dal nuovo Art. 6 del CCNL 4 maggio 2022.
Prevista inoltre la possibilità di stipulare in sede territoriale specifici accordi per attivare un regime di orario rispondente alle temporanee esigenze produttive del cantiere nel caso sia necessaria l’introduzione di ulteriori forme di flessibilità dell’orario di lavoro.

REPERIBILITA

La reperibilità potrà essere organizzata secondo le seguenti articolazioni:

  • Giornaliera;
  • Settimanale;

Il lavoratore in reperibilità dovrà essere incaricato per iscritto. Nessun lavoratore può rifiutarsi di adempiere al servizio di reperibilità, salvo giustificato e comprovato motivo di impedimento.
Alle ore di lavoro effettivamente svolte eccedenti le 40 ore, verranno applicate le maggiorazioni per lavoro straordinario.

I trattamenti previsti per i dipendenti della Città Metropolitana di Bologna sono i seguenti:

  • Per i giorni feriali, al lavoratore spetta un’indennità lorda di € 10,00 per ogni giornata di effettiva reperibilità.
  • Per i giorni festi\li, il sabato la domenica, al lavoratore spetta un'indennità lorda di € 15,00 per ogni giornata di effettiva reperibilità.

PASTO GIORNALIERO

L’impresa provvederà a fornire il pasto giornaliero con un costo massimo a proprio carico di € 6,28 per ciascun pasto consumato (l’eventuale maggiore costo del pasto sarà a carico del lavoratore).
Ove non sia possibile fornire il pasto giornaliero direttamente o attraverso convenzioni con pubblici esercizi e/o servizi di ristorazione, l'impresa potrà, in sua sostituzione, corrispondere al lavoratore un buono pasto giornaliero del valore nominale di euro 6,28, o, in alternativa, un'indennità sostitutiva giornaliera pari ad €uro 5,50.
Il pasto giornaliero e la sua eventuale prestazione sostitutiva non spettano ai lavoratori che non possano far valere, nella singola giornata, almeno 4 ore di lavoro effettivo.
Il valore del pasto giornaliero e quello della sua prestazione sostitutiva tramite buono pasto sono esclusi dal computo di ogni istituto retributivo indiretto o differito, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, nonché da percentuali e maggiorazioni contrattuali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONI CASSA EDILE

Il contributo Cassa Edile CEDA Bologna è determinato nella misura del 2,25% (rimasto invariato).
II contributo al Fondo Nuove Prestazioni- FNP è fissato nella misura dello 0,52% (variato).
II contributo APE è fissato nella misura del 3,00% (variato).
Il Contributo Sicurezza è fissato nella misura del 0,30% (rimasto invariato).

PREMIALITÀ PER LE IMPRESE REGOLARI

Con effetti dall'anno edile 2022-2023, la norma premiale sperimentale (0,30%) per le imprese regolari, viene resa strutturale e così modificata:

Misura della premialità:

  • 0,20% della massa salari, per le imprese in possesso dei requisiti di regolarità e con un'anzianità di iscrizione in Cassa Edile di almeno tre anni;
  • 0,30% della massa salari, per le imprese in possesso dei requisiti di regolarità e con un’anzianità di iscrizione in Cassa Edile di almeno cinque anni;
  • 0,40% della massa salari, per le imprese in possesso dei requisiti di regolarità e con un’anzianità di iscrizione in Cassa Edile di almeno otto anni;

Per i casi previsti alla lettera b) e c), alle imprese con un numero complessivo di operai a tempo indeterminato, esclusi gli apprendisti, pari o superiore a 5, di cui almeno il 60% inquadrati al secondo livello o superiore, è riconosciuta, limitatamente agli anni edili 2022-2023 e 2023-2024, un’ulteriore premialità pari allo 0,20% della massa salari (si potrà quindi arrivare rispettivamente a una premialità dello 0,50% o dello 0,60%).

Entro il mese di febbraio dell’anno successivo, la Cassa Edile - CEDA, previa verifica del possesso dei requisiti, provvederà alla corresponsione della relativa premialità a favore delle imprese aventi diritto.

Entro il 30 settembre 2023, la CEDA erogherà un’integrazione della premialità a favore delle imprese già beneficiarie della premialità per l’anno edile 2021/2022 pari allo 0,20% della massa salari dell’anno edile 2021/2022, sarà riconosciuta esclusivamente alle imprese regolari:

  • a cui la CEDA abbia riconosciuto ed erogato la riduzione contributiva per l’anno edile 2021/2022;
  • che alla data dell’erogazione risultino ancora iscritte alla CEDA e in regola con le denunce e i versamenti di contributi e accantonamenti;
  • che, al momento dell’erogazione dell’integrazione della riduzione contributiva, risultino in regola rispetto alle disposizioni relative all’erogazione dell’E.V.R., ciò ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell’art. 5 dell’accordo territoriale 15 febbraio 2023;
  • che, alla data del 01 ottobre 2022, abbiano maturato 5 anni edili consecutivi di iscrizione alla CEDA;

TRASFERTA OPERAI

Al dipendente operaio temporaneamente comandato a prestare il proprio lavoro in un luogo diverso da quello ove Io presta normalmente, è dovuto, entro il limite della normalità, il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.
Al lavoratore temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un Comune diverso da quello abituale di lavoro, è inoltre corrisposta un’indennità giornaliera (diaria), da calcolarsi secondo gli elementi della retribuzione di un giorno di lavoro riferiti a un operaio di 2° livello, così ora stabilita:

  • per le distanze fino a 10 chilometri: diaria del 8%;
  • per le distanze superiori a 10 e fino a 25 chilometri: diaria del 16%;
  • per le distanze superiori a 25 chilometri e fino a 50 chilometri: diaria del 25%;
  • per le distanze superiori a 50 chilometri: diaria del 30%;
  • Viene quindi eliminata la fascia per le distanze comprese tra i 25 e i 35 Km con diaria del 25%.

MALATTIA, INFORTUNIO e MALATTIA PROFESSIONALE: TRATTAMENTO ECONOMICO

Dal 1° ottobre 2023 entra in vigore la nuova regolamentazione:

  • per la malattia, l'impresa sarà tenuta ad erogare mensilmente all’operaio e all’ apprendista operaio non in prova, un trattamento economico giornaliero calcolato su 6 giorni (ora sono 5 gg.);
  • per l’infortunio, l’impresa sarà tenuta ad erogare all’operaio non in prova, un trattamento economico giornaliero calcolato su 7 giorni (ora sono 6 gg.)

FONDI PER LE PRESTAZIONI CASSA EDILE PER I LAVORATORI OPERAI

La Ceda costituirà i fondi per le prestazioni Cassa Edile a favore degli operai e/o dei loro familiari.
Le Prestazioni, che ammonteranno su base annua allo 0,45% della massa salari, saranno stabilite dal nuovo regolamento Cassa Edile che verrà determinato con successivo accordo sindacale.

Per tutti i dettagli del caso, si allega il testo integrale dell’accordo siglato