Nuovo Regolamento Comunale per acconciatori estetisti, tatuatori, pier

Nuovo Regolamento Comunale per acconciatori estetisti, tatuatori, pier

La Provincia di Bologna ha recentemente approvato la bozza definitiva di Regolamento “TIPO” per le attività di acconciatura, estetica, tatuaggio e piercing.

I contenuti del Regolamento Tipo dovrebbero  poi essere recepiti in sede di emanazione dei singoli Regolamenti Comunali.

Il Comune di Bologna è infatti già al lavoro per approvare, entro ottobre, il proprio Regolamento.

Il testo definitivo del Regolamento tipo ha subito alcuni importanti modifiche rispetto alla versione originaria.

Nella prima stesura era infatti contemplata la possibilità di svolgere l’attività di acconciatore ed estetista presso la sede designata dal cliente anche in assenza di una sede fissa da parte del parrucchiere o dell’estetista.

Veniva di fatto autorizzata  un’attività itinerante il cui controllo in termini di possesso dei requisiti professionali,della correttezza amministrativa , fiscale ed igienico sanitaria sarebbe stato praticamente impossibile , rischiando in tal modo di determinare un aumento dell’abusivismo anziché contribuire a combatterlo.

Cna , forte delle indicazioni espresse dai propri associati, ha presidiato costantemente il rapporto con le istituzioni e tramite l’intenso confronto con gli Assessori e funzionari della Provincia e del Comune di Bologna,  ha ottenuto che tale nuova fattispecie di esercizio itinerante dell’attività fosse eliminata dal Regolamento.

 

Il Regolamento contiene  alcune novità importanti che dovrebbero agevolare  sia  l’apertura di attività sia la riduzione  dei costi di gestione. La piu’ importante è sicuramente il recepimento del cosi detto “ affitto di poltrona” che consente a piu’ imprenditori dello stesso settore di condividere spazi fisici ma anche attrezzature e materiale di consumo.

Interessante è anche la possibilità , per le strutture che abbiano presentato idonea segnalazione, di ammettere occasionalmente un tatuatore-piercing free lance, a condizione che lo stesso utilizzi gli strumenti della struttura segnalata.

 

Condivisibile risulta inoltre l’allineamento al RUE dei requisiti strutturali minimi richiesti per l’apertura dell’attività Cio’ comporta una diminuzione dei mq minimi necessari che, ad esempio, per il Comune di Bologna, passerebbero da 30 a 20 mq ( esclusi i servizi) .In tale superficie possono esercitare due unità operative, mentre per ogni unità in piu’ occorrono altri 6 mq. Riteniamo che tale metratura potrebbe essere portata a 4 per le attività che non prevedono apparecchiature come ad esempio il trucco.

 

Cna mantiene invece  il proprio disaccordo sull’esclusione dall' attività di estetica dei trattamenti effettuati per tramite di acqua nonché la sauna ed il bagno turco. Ovviamente le estetiste potranno continuare a svolgere tali trattamenti anche se il Regolamento li prevede esclusi  dal campo di applicazione dell’estetica ( art 2 comme 3)  .In considerazione di cio' per  palestre e le strutture ricettive  non sarà piu’ obbligatoro  un presidio fino ad ora assicurato da un direttore tecnico ( estetista qualificata).

Si potrebbe al limite condividere l’impostazione del Comune relativamente alle palestre che obbligatoriamente vedono la presenza di un responsabile tecnico  ma si rimane in disaccordo per quanto riguarda le strutture ricettive che, in presenza di saune o bagno turco, non hanno l’obbligo di garantire la presenza di un presidio tecnico qualificato.

 

CNA  mantiene  inoltre il proprio disaccordo circa l’esplicita esclusione delle attività legate alla naturopatia e alle discipline bionaturali dal novero di quelle esercitate dall’estetista, in quanto,  tali attività, pur oggetto di specifici provvedimenti Regionali, non sono  mai state regolamentate e quindi possono essere svolte anche da estetiste con formazione specifica.

 

Quindi , per non creare alcuna ambiguità od erronee future interpretazioni, abbiamo chiesto al Comune di Bologna di riformulare l’art 2 comma 3 del Regolamento nel seguente modo:

 

3. Non rientrano nell’attività di estetista, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:

a. i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo,

disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;

b. l’attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali; 

c. le attività motorie, quali quelle di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13;

Non rientrano, inoltre, nel campo di applicazione del presente regolamento:

d. l’attività di naturopata del benessere, disciplinata dalla L.R. 21 febbraio 2005. n. 11;

e. le attività di grotte di sale, fish therapy, f. saune, bagno turco, idromassaggio se inseriti quali attività complementari in palestre, strutture sportive e attività ricettive

g. discipline bio naturali


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