Obbligo da 1/10/20 di e-DAS per tutti i trasporti di benzina e gasolio

Obbligo da 1/10/20 di e-DAS per tutti i trasporti di benzina e gasolio

A decorrere dal 01 ottobre 2020 è obbligatorio utilizzare la versione elettronica del Documento di Accompagnamento Semplificato "e-DAS" per il trasporto nel territorio italiano della benzina e del gasolio usati come carburante e assoggettati all'aliquota di accisa normale.

L'obbligo è stato previsto dal D.L. n. 124/2019 art. 11 come combinato con il D.L. n. 34/2020 art. 130, in attuazione del disposto di cui all'art. 12 del D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise).

Parte ufficialmente in via definitiva la prima fase del "progetto e-DAS", applicazione già resa disponibile in ambiente di addestramento dal 20/05/2019 e che ha trovato consolidamento con la pubblicazione delle specifiche tecniche in data 23/07/2020.

Da oggi la circolazione-movimentazione-trasporto di benzina e gasolio usato come carburante assoggettato ad accisa, deve avvenire esclusivamente con la scorta dell' e-DAS che deve contenere i dati previsti dalla Determinazione Direttoriale Agenzia Dogane Prot. n. 138764/RU del 10/05/2020.

Pertanto da oggi ciascun speditore (il soggetto che trasferisce prodotti energetici assoggettati ad accisa, depositario autorizzato ai sensi dell'art. 5 del TUA o esercente deposito commerciale di oli minerali, intestatario della licenza fiscale) e comunque esercente che estrae benzina o gasolio usato come carburante assoggettato ad accisa, dovrà aver adeguato i propri sistemi elettronici alle nuove disposizioni dandone comunicazione all'Ufficio Agenzia Dogane competente territorialmente.

L'incaricato del trasporto (l'autotrasportatore) deve stabilire un "colloquio telematico con il sistema elettronico dello speditore" e di esibire l'e-DAS ad ogni richiesta dei competenti Organi di controllo nonché di custodire la copia stampata dell'e-DAS ricevuta dallo speditore, oltre gli ulteriori obblighi previsti dall'art. 8 della citata Determinazione Direttoriale.

Cosa significa "colloquio telematico" che l'autotrasportatore deve stabilire consiste in uno scambio di messaggi (in caso di cambio destinazione; rientro della partita intera; rientro di parte del prodotto) effettuato tramite l'applicazione web "responsive" che sarà resa disponibile sul portale dell'Agenzia delle Dogane.

Si segnala che l'art. 17 della predetta Determina Direttoriale disciplina il comportamento da tenere da parte di speditore, incaricato del trasporto e destinatario in caso di "indisponibilità dei sistemi informatici" e che va comunicata tale indisponibilità al competente Ufficio dell'Agenzia Dogane (in base alla sede dell'impresa incaricata del trasporto), indicandone le motivazioni.

Riferimenti: art. 12 T.U.A.; art. 11 del D.L. 124/2019; art. 130 del D.L. 34/2020; Determina Direttoriale A.D.M. prot. n. 138764/RU del 10/05/2020; Circolare A.D.M. prot. n. 322706/RU del 19/09/2020; Circolare A.D.M. prot. n. 328817/RU del 23/09/2020 sotto forma di FAQ con chiarimenti operativi.