Batte forte il cuore di CNA Bologna in favore degli alluvionati [...]
Il Decreto Rilancio introduce la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale, per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura da parte dei fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante.
In tutti i casi lo sconto in fattura non può superare l’importo del corrispettivo dovuto per l’esecuzione dei lavori. Sulla base degli accordi presi con il fornitore, può invece avere un valore inferiore.
Es. a fronte di un intervento di € 30.000 che ricade nel Superbonus 110%, nel caso in cui il fornitore applichi uno sconto di € 10.000, il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a € 11.000, che potrà utilizzare direttamente in 5 anni o cedere a terzi; mentre il committente potrà far valere nella propria dichiarazione dei redditi una detrazione pari a € 22.000 (e cioè al 110% della cifra rimasta a suo carico).
La cessione del credito può essere disposta sia in favore dei fornitori dei beni o dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi sia di altri soggetti (persone fisiche, società o enti) o di istituti di credito e intermediari finanziari. In questo caso viene invece ceduto un credito di imposta corrispondente alla detrazione fiscale spettante al committente.
Sia i fornitori che applicano lo sconto in fattura, sia i soggetti che ricevono il credito, hanno facoltà di cederlo a loro volta a terzi (senza limitazioni).
Nel caso di più soggetti che sostengono le spese per interventi realizzati sul medesimo immobile (es nei condomini), ciascuno potrà decidere se fruire direttamente del bonus o esercitare una delle due opzioni previste.
Queste possibilità introdotte dal DL Rilancio, non riguardano solo gli interventi ai quali si applica il Superbonus ma anche quelli, realizzati negli anni 2020 e 2021, di efficientamento energetico che danno diritto all’Ecobonus, di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto al Bonus ristrutturazioni per le ristrutturazioni, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti che consentono la fruizione del Bonus facciate, di adozioni di misure antisismiche che generano il beneficio del Sismabonus, di installazione di impianti fotovoltaici, di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Nel caso di Ecobonus, Eco-Sismabonus (spettante per specifici interventi combinati di riqualificazione energetica e miglioramento sismico realizzati su parti comuni di edifici condominiali), Bonus facciate e Bonus ristrutturazioni la detrazione spettanti sono suddivise in 10 rate di pari importo e la detrazione viene fruita (dal beneficiario iniziale in caso di utilizzo diretto o da parte dell’acquirente del credito, in caso di sconto in fattura o di cessione della detrazione) in 10 anni.
Le detrazioni del Superbonus 110% e del Sismabonus vengono invece utilizzate in soli 5 anni (dividendo l’ammontare complessivo in rate di pari importo, utilizzabili dal beneficiario iniziale o dal cessionario).