Batte forte il cuore di CNA Bologna in favore degli alluvionati [...]
Tra il 2011 ed il 2013 tutte le imprese ed i liberi professionisti iscritti in albi/ordini obbligatori si sono dovute dotare di una pec (posta elettronica certificata), strumento previsto dall’Agenzia per l’Italia Digitale finalizzata per prima cosa alla dematerializzazione delle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e imprese (con conseguenti risparmi in termini di materiali e tempi).
I liberi professionisti comunicano tale indirizzo al loro ordine/albo.
Le Imprese iscrivono tale indirizzo al Registro delle Imprese in cui hanno sede legale.
Dopo i primi anni di applicazione di questo obbligo, in cui si sono susseguite interpretazioni varie, è ormai chiarito che:
- Ogni impresa/professionista deve avere una pec univoca (ossia abbinata a quella specifica P. Iva)
- Tale pec (per le imprese) deve essere iscritta nel Registro delle Imprese come “sede legale/domicilio digitale”
- Tale pec deve essere mantenuta attiva (esistono molti “fornitori”, ma in linea di massima ogni pec ha valore di 12 mesi e quindi prima della scadenza deve essere annualmente rinnovata secondo le procedure richieste dal fornitore)
La novità è che il D.L. n. 76 del 16/07/2020 (c.d. DL Semplificazioni) ribadendo l'obbligo per tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale iscritte al Registro delle imprese di essere in possesso e di avere iscritto una pec univoca e attiva stabilisce che, chi non si trovi in tale situazione entro il 01 ottobre 2020 sarà soggetto:
a) all’assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso indirizzo PEC (acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip spa e il costo per tale acquisto è a valere sul ricavato delle sanzioni riscosse);
b) all’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa che per le società va da Euro 206 a Euro 2.064 (cioè la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. aumentata del doppio, con le ulteriori specifiche previste da tale articolo), per le ditte individuali va da Euro 30 a Euro 1.548 (cioè la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. aumentata del triplo).
Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'Albo/Ordine è passibile di diffida a adempiere, entro 30 giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza può comminare la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
Se siete in possesso ed avete iscritto al Registro imprese una pec rilasciata tramite Cna (……@cert.cna.it) il rinnovo annuale è automatico senza azioni da parte vostra (salvo non siano intercorse comunicazioni di disdetta)
Se avete dubbi sulla validità della pec che avete iscritto al Registro Imprese (reperibile da visura camerale) potete verificarla sul sito: https://www.inipec.gov.it/cerca-pec
Se la vostra pec risulta scaduta o ancora non avete provveduto al relativo acquisto e iscrizione al Registro Imprese vi ricordiamo che gli Uffici Territoriali di Cna Bologna sono a Vostra disposizione sia per il rilascio della pec che per l’iscrizione al Registro Imprese, da effettuarsi tassativamente entro il 30 settembre 2020, pena le sanzioni ed i costi sopra descritti.