Prepensionamento: anche i lavoratori precoci possono richiederlo

Prepensionamento: anche i lavoratori precoci possono richiederlo

Il prepensionamento può essere richiesto anche da un LAVORATORE PRECOCE, un lavoratore che cioè ha versato almeno un anno di contributi prima del compimento del 19esimo anno di età e maturano 41 anni di contributi entro il 2017. Questi possono accedere alla PENSIONE ANTICIPATA ricorrendo le seguenti condizioni :

  • DISOCCUPATI che hanno CONCLUSO DA ALMENO 3 MESI LA FRUIZIONE DELLA DISOCCUPAZIONE,
  • SOGGETTI CHE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA, ASSISTONO DA ALMENO 6 MESI IL CONIUGE, LA PERSONA IN UNIONE CIVILE O UN PARENTE DI 1° GRADO, CONVIVENTE, CON HANDICAP GRAVE
  • INVALIDI CIVILI CON UN GRADO DI INVALIDITÀ PARI O SUPERIORE AL 74% 
  • LAVORATORI DIPENDENTI che SVOLGONO O ABBIANO SVOLTO DA ALMENO SEI ANNI IN VIA CONTINUATIVA UNA O PIÙ DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE PARTICOLARMENTE GRAVOSE (es. conduttori di mezzi pesanti e camion, facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati etc.. ) in possesso di almeno 36 anni di contributi
  • LAVORATORI DIPENDENTI ADDETTI A LAVORI USURANTI (articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67);

Nel caso di domanda effettuata entro il 15 Luglio 2017, la pensione anticipata è corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti e comunque con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017.

L’erogazione della pensione è soggetta ad un limite di spesa per l’anno 2017 pari a 360 milioni. L’inps effettuerà un monitoraggio per verificare il numero degli aventi diritto sulla base della prossimità al raggiungimento del requisito di 41 anni di contribuzione.

Nel caso di domande presentate successivamente e comunque entro il 30 novembre, l’erogazione dell’indennità sarà possibile solo se risulteranno disponibili le risorse finanziarie.

L’INPS, comunicherà l’esito delle domande non oltre il 15 ottobre 2017 indicando l’eventuale accoglimento e la data di decorrenza della prestazione, il possibile differimento della decorrenza  (per mancanza copertura) oppure il rigetto dell’istanza per carenza dei requisiti richiesti.


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