Batte forte il cuore di CNA Bologna in favore degli alluvionati [...]
Le nuove regole consistono:
- Nell’apposizione del marchio che, in conformità a norme tecniche (2), deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero del registro AEETEL. Il marchio deve consentire di individuare che l’AEE è stata immessa sul mercato dopo il 13/8/2005 e deve individuare in maniera inequivocabile il produttore. Deve inoltre essere visibile, leggibile e indelebile; per verificare se la marcatura è duratura, deve risultare leggibile dopo una procedura indicata in una norma tecnica (3).
e
- Nell’apposizione del simbolo (cassonetto barrato), in base alle indicazioni dell’allegato IX della nuova norma sui RAEE (4), riportano in allegato. Rispetto a quello previsto dalla precedente normativa (Allegato 4 del D.Lgs. 151/2005), il nuovo simbolo richiede in più una barra piena orizzontale e determinate misure della barra e del simbolo da rispettare.
Il marchio e il simbolo sono apposti sulla superficie dell’AEE o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di un componente, operazioni che deve poter essere effettuata però senza l’utilizzo di utensili.
Se non è possibile per le dimensioni o per la funzione del prodotto, apporre il marchio e il simbolo sull’AEE, questi sono apposti sull’imballaggio o sulle istruzioni per l’uso dell’AEE.
Il produttore che dal 9/10/2014 immette sul mercato AEE prive del marchio (così come previsto dalla nuova norma sui Raee) è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1000 euro per ciascuna AEE immessa sul mercato.
Riferimenti normativi:
- (1) Art. 28 del D.Lgs. 49/2014;
- (2) norma tecnica CEI EN 50419:2006-05 che adotta la norma europea CENELEC EN 50419:2006-03;
- (3) norma tecnica CEI EN 50419:2006-05 punto 4.2;
- (4) Allegato IC del D.LGs. 49/2014.