Superbonus 110: Novità introdotte dai DL 59/2021 e 77/2021

Superbonus 110: Novità introdotte dai DL 59/2021 e 77/2021

Ulteriori modifiche alla normativa del superbonus sono state introdotte dai DL 59 del 6 maggio 2021 e dal DL 77 del 31 maggio 2021.

 

Ulteriore proroga dei termini di vigenza della misura

Per effetto delle recenti modifiche normative introdotte dal DL 59/2021, il periodo di vigenza della detrazione al 110% per le spese sostenute per interventi rientranti nel superbonus (sia per il miglioramento energetico che per quello sismico), viene esteso dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per i proprietari di edifici unifamiliari, anche in complessi di villette a schiera.

Mentre, per le spese sostenute dalle persone fisiche che sono proprietarie (da sole o in comproprietà con altre persone fisiche) di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, la detrazione al 110 spetta anche per quelle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a patto che, alla data del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Per i condomini invece, sono detraibili al 110% le spese sostenute per interventi rientranti nel superbonus (sia eco che sismabonus), sostenute tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2022, senza più la necessità di aver concluso almeno il 60% del lavoro complessivo al 30 giugno 2022.

Per gli Istituti Autonomi Case Popolari (IAPC) la detrazione al 110% spetta per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2023. La detrazione al 110% spetta per le ulteriori spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se, al 30 giugno 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

 

Per l’avvio dei lavori sarà sufficiente la CILA

Il nuovo comma 13-ter dell’art. 119, introdotto con il DL semplificazioni 77/2021, stabilisce che gli interventi rientranti nel superbonus, eccetto quelli di demolizione e ricostruzione, costituiscono manutenzione straordinaria e, di conseguenza, sarà sufficiente la presentazione della CILA per avviare i lavori  (Comunicazioni di inizio lavori asseverata).

Nella CILA sono attestati:

  • gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione 
  • ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  • a) mancata presentazione della CILA;
  • b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  • d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.” 

Rimozione barriere architettoniche come intervento “trainato” del sismabonus

Il secondo periodo del comma 4 dell’art. 119, introdotto col DL 77/2021, stabilisce che anche gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravita' (art. 16-bis, comma 1, lett. e), del testo unico del d.p.r. 917 del 22/12/1986) rientra tra gli interventi trainati, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico incentivati con il superbonus e con facoltà di accesso anche agli over 65.

 

Nuovi criteri per il calcolo dei limiti di spesa ammessi alla detrazione per i soggetti di cui al comma 9, lett. d-bis), art. 119

Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato iscritte in appositi registri e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i limiti di spesa per singola unità immobiliare vengono moltiplicati per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto dell’intervento di miglioramento energetico o di miglioramento sismico, e la superficie media di una unità immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all'entrata in vigore della presente disposizione.”