Batte forte il cuore di CNA Bologna in favore degli alluvionati [...]
Pubblicato il Regolamento (UE) 2021/468 che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell'idrossiantracene. Nel suo parere scientifico del 9 ottobre 2013 sulla fondatezza scientifica di un'indicazione sulla salute riguardante i derivati dell'idrossiantracene e il miglioramento delle funzioni intestinali, l'EFSA ha concluso che i derivati dell'idrossiantracene negli alimenti possono migliorare le funzioni intestinali, ma ne ha sconsigliato l'uso e il consumo prolungato a dosi elevate a causa di potenziali problemi per la sicurezza quali il pericolo di uno squilibrio elettrolitico, di un deterioramento della funzionalità intestinale e di dipendenza dai lassativi. Data la preoccupazione destata, nel 2016 la Commissione ha chiesto all'Autorità di formulare un parere scientifico sulla valutazione della sicurezza nell'impiego dei derivati dell'idrossiantracene negli alimenti. Il 22 novembre 2017 l'Autorità ha adottato un parere scientifico richiesto ove i derivati dell'idrossiantracene considerati pertinenti per tale valutazione del rischio erano quelli presenti nella radice e nel rizoma di Rheum palmatum L. e/o Rheum officinale Baillon e/o dei loro ibridi, nelle foglie o nei frutti di Cassia senna L., nella corteccia di Rhamnus frangula L., nella corteccia di Rhamnus purshiana DC. e nelle foglie di Aloe barbadensis Miller e/o di varie specie di Aloe, in particolare Aloe ferox Miller e i suoi ibridi. L'Autorità ha riscontrato che i derivati dell'idrossiantracene aloe-emodina ed emodina e la sostanza strutturalmente analoga dantrone si sono dimostrati genotossici in vitro. Anche gli estratti di aloe si sono dimostrati genotossici in vitro, molto probabilmente a causa della presenza di derivati dell'idrossiantracene. L'aloe-emodina si è inoltre dimostrata genotossica in vivo. L'estratto totale di aloe e l'analogo strutturale dantrone si sono rivelati cancerogeni. L'Autorità non è stata in grado di fornire indicazioni su una dose giornaliera di derivati dell'idrossiantracene che non desti preoccupazioni per la salute umana, per tale motivo la Commissione ha ritenuto di vietare tali sostanze, includendo l'aloe-emodina, l'emodina, il dantrone e le preparazioni di aloe contenenti derivati dell'idrossiantracene nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 1925/2006, cioè a dire sono tra le sostanze il cui impiego è vietato negli alimenti. La Commissione da anche atto che durante la fabbricazione è possibile rimuovere i derivati dell'idrossiantracene dalle preparazioni botaniche mediante una serie di processi di filtraggio, ottenendo così prodotti che contengono solo tracce di tali sostanze sotto forma di impurezze.In vigore dal 08/04/2021.