Il 25 marzo il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato un decreto che apporta alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020, è quindi parzialmente variato l’elenco delle attività economiche che possono rimanere operative.
Restano comunque consentite, previa comunicazione al Prefetto:
le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25.03.2020;
le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo;
le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa.
La comunicazione al Prefetto può essere effettuata utilizzando il facsimile di modulo che trovate di seguito ed inviata alla pec: protocollo.prefbo@pec.interno.it
Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del nuovo decreto, dovranno sospendere la propria attività, è consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.
Vi informiamo inoltre che è stato pubblicato il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 che, in caso di mancato rispetto delle limitazioni, prevede la:
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000;
sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni