Sentenza di Cassazione Penale- sez. III 10 marzo 2011
ven 10 feb 2012
La cassazione ha stabilito che la responsabilità in caso di accertata non conformità alle norme sulla sicurezza delle attrezzature da lavoro ricade sul produttore e non sull’imprenditore che le fa utilizzare
Se l'ispettore della Asl trova in un'azienda attrezzature da lavoro non conformi alle norme sulla sicurezza, la responsabilità è del produttore e non dell'imprenditore che le fa utilizzare. Pertanto, l'ammenda prevista per l'autore dell'illecito va applicata al titolare della ditta produttrice, atteso che l'art. 6, comma 2, d.lg. n. 626/94 (ora sostituito dall'art. 23 d.lg. n. 81/08) nel vietare la fabbricazione, la vendita e il noleggio di attrezzature da lavoro ed impianti non conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, si riferisce ai fabbricanti e non agli utilizzatori. Pertanto, in caso di violazione di tali disposizioni, l'autore dell'illecito è il rappresentante legale della ditta produttrice e non l'imprenditore nella cui azienda viene rinvenuta l'attrezzatura o l'impianto non "a norma", a prescindere dall'effettivo utilizzo di tali strumenti.
Cassazione penale sez. III 10 marzo 2011 sentenza n. 16436