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Servizi alla persona: nuove modalità di tracciabilità rifiuti RENTRI

mer 12 feb 2025

Stanno cambiando le regole per la tracciabilità dei rifiuti con l’introduzione del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) che prevede la digitalizzazione degli adempimenti.

Le imprese del settore del benessere  (codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02) solo se producono rifiuti pericolosi SMALTITI CON IL FORMULARIO e affidati a ditte autorizzate, sono tenute a iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti, secondo le seguenti tempistiche:

  • dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per imprese con più di 50 dipendenti;
  • dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per imprese con più di 10 dipendenti;
  • dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti gli altri produttori iniziali (con meno di 10 dipendenti).

Queste imprese rimangono esentate da:

  • tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali;
  • presentazione della dichiarazione MUD.

Per quanto riguarda i formulari, qualora vengano redatti dall’impresa e non dalla ditta autorizzata allo smaltimento:

  • a partire dal 13 febbraio 2025, devono vidimare digitalmente il FIR cartaceo
  • se non sono ancora iscritti al RENTRI dovranno provvedere alla registrazione all’area riservata “Produttori non iscritti”;
  • a partire dal 13 febbraio 2026, devono emettere i FIR in formato digitale e trasmettere i dati relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI.

Per ulteriori informazioni potete scrivere a: ambiente@bo.cna.it.