Buone notizie sul fronte delle detrazioni per le spese scolastiche. Aumenta a 717 euro, ed è una novità, il limite delle spese d’istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione (scuole statali, istituti paritari privati e degli enti locali).
Nel campo dell’istruzione statale, occorre distinguere tra:
tasse scolastiche erariali: si versano a mezzo posta o banca all’Agenzia delle entrate soltanto dopo l’assolvimento dell’obbligo scolastico (16 anni, ultimo biennio delle superiori); coprono una minima parte dei costi per le attività curriculari e comprendono la tassa di iscrizione, le tasse di frequenza, quelle d’esame (esami integrativi, di idoneità, di licenza e qualifica) e di diploma;
contributi volontari deliberati dal Consiglio d’Istituto: sono richiesti dalle scuole su base volontaria all’atto dell’iscrizione, servono per arricchire l'offerta culturale e formativa degli istituti.
Detraibili anche le scuole paritarie
Le tasse scolastiche versate dagli studenti delle superiori che hanno concluso l’obbligo scolastico sono detraibili; analogamente quelle per l’iscrizione e la frequenza a qualsiasi anno di corso delle scuole paritarie. I contributi volontariamente versati a qualsiasi istituto scolastico (senza delibera) per migliorare la qualità dell’istruzione (innovazione tecnologica, edilizia, offerta formativa) sono detraibili quali erogazioni liberali. Le due detrazioni non sono cumulabili.
Studenti fuorisede, sconto affitto
La detrazione per i canoni di locazione è ammessa fino a 2.633 euro per contratti stipulati a studenti iscritti a università in un comune distante almeno 100 km dalla residenza e comunque fuori provincia, oppure iscritti ad università in Stato UE o aderente SEE.
Il requisito della distanza quest’anno vale anche se l’Università è situata all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. L’immobile deve essere nello stesso Comune dell’università o limitrofo. La detrazione spetta all’intestatario del contratto, studente universitario o familiare che lo ha a carico.