Ultima scadenza REACH per le imprese che lavorano con le sostanze chim
mar 20 dic 2016Il Ministero dello Sviluppo Economico ha lanciato nel 2016 la campagna per ricordare l’ultima scadenza prevista dal Regolamento REACH, Regolamento europeo per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
--> COMUNICATO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO <--
Cos’è il regolamento REACH?
Dal 1 giugno 2007 vige nell’unione Europea il Regolamento (CE) n. 1907/2006, altrimenti detto REACH, che stabilisce obblighi per i produttori, importatori e utilizzatori di sostanze chimiche come tali, in miscele e articoli. Il REACH mira a introdurre maggiori livelli di tutela della salute umana e dell’ambiente, rafforzando al contempo la competitività delle imprese.Il REACH stabilisce il principio “No data, no market” che prevede, per continuare la commercializzazione di sostanze chimiche, indipendentemente dalla loro pericolosità, è obbligatorio effettuare una registrazione (art. 5) . Registrare significa raccogliere una serie di informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze che si fabbricano e/o importano qualora si superi il limite quantitativo di 1 tonnellata all’anno per produttore e/o importatore. Il compito di gestire le informazioni trasmesse dalle imprese spetta all’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA).Il 31 maggio 2018 è l’ultimo termine utile per registrare le sostanze fabbricate e/o importate in quantità compresa tra 1 e 100 tonnellate all’anno. E’ importante sapere che, qualora la sostanza di interesse non venga registrata entro tale data, l’impresa non potrà continuare a fabbricarla e/o importarla.
La registrazione spetta a voi o ad altri attori nella catena di approvvigionamento?
Hanno obblighi di registrazione ai sensi del REACH i seguenti soggetti:
• imprese che fabbricano sostanze chimiche in quantitativi pari o superiori ad 1 tonn/anno
• imprese che importano sostanze chimiche in quantitativi pari o superiori ad 1 tonn/anno
• imprese che producono e/o importano articoli se contengono sostanze chimiche destinate ad essere rilasciate in normali condizioni d’uso in quantitativi pari o superiori ad 1 tonn/anno.
Tutte le sostanze devono essere registrate, salvo alcune esenzioni.
Cosa occorre fare?
Se un’impresa ricade in uno dei suddetti casi, ed è quindi soggetta all’obbligo di registrare, deve tenere conto che la preparazione di un fascicolo di registrazione richiede una pianificazione, il coordinamento con altre imprese e un consistente carico di lavoro. Pertanto, occorre immediatamente:
1. contattare l’ECHA per accertarsi se la sostanze di proprio interesse è già stata registrata da altre imprese
2. se è già stata registrata, seguire le indicazioni dell’ECHA per condividere con le altre imprese registranti la stessa sostanza quei dati che obbligatoriamente non devono essere duplicati
3. se invece non è stata registrata, avviare le attività necessarie per predisporre il fascicolo di registrazione.
Dove trovare assistenza?
Per aiutare le imprese nell’adempimento degli obblighi previsti dal REACH, è attivo innanzitutto l’Helpdesk nazionale REACH, un servizio di informazione e assistenza gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico. L’assistenza è pubblica, gratuita e in lingua italiana, e può essere fornita on-line. L’Helpdesk REACH è raggiungibile all’indirizzo http://reach.mise.gov.it/. E’, inoltre, possibile consultare l’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) (http://echa.europa.eu/) dove è disponibile un’ampia gamma di guide tecniche.
Nonostante la scadenza sembri lontana è opportuno attivarsi con largo anticipo dato che le procedure richieste per rispondere all’adempimento sono piuttosto lunghe. CNA Bologna, tramite tecnici esperti sulla materia, è in grado di fornire il supporto del caso per ottemperare agli adempimenti richiesti a chi rientra nel campo di applicazione della normativa REACH.
Il campo d’applicazione del Regolamento si estende, con alcune specifiche esclusioni, a tutte le sostanze (da sole, contenute in preparati o in articoli) fabbricate, importate, commercializzate o utilizzate, in quanto tali o nelle miscele.
Ricordiamo che il Regolamento REACH, entrato in vigore il 1° giugno 2007, attribuisce agli operatori del settore la responsabilità della gestione dei rischi che le sostanze chimiche comportano per la salute umana e per l’ambiente. Tutti i fabbricanti e importatori di sostanze chimiche, in forma pura, componenti di miscele chimiche o incorporate in articoli prodotti da cui possono essere rilasciate, devono identificare e gestire i rischi associati alle sostanze che producono e commercializzano, e fornire ai propri utenti informazioni adeguate sulla sicurezza lungo la catena di approvvigionamento.
Per gli utilizzatori a valle è necessario verificare che il fornitore sia a conoscenza delle disposizioni del regolamento REACH e adempia i propri obblighi sia ai sensi di tale Regolamento sia per quanto concerne il sistema di etichettatura (Regolamento CLP).
Per agevolare l’azione di supporto di CNA, chiediamo a tutte le imprese interessate dal prossimo adempimento o, comunque che, in quanto toccate dalla materia del Regolamento REACH, sentano di avere necessità di una consulenza per verificare lo stato di conformità, di compilare l’apposito modulo in allegato e di inviarlo a info@cnambiente.it o al numero di fax 051-359902.