Batte forte il cuore di CNA Bologna in favore degli alluvionati [...]
Pubblicato il Regolamento (UE) 2021/96 del 28 gennaio 2021, in GUUE L31 del 29/01/2021, che autorizza l'immissione sul mercato del sale sodico di 3'-sialil-lattosio quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283.
Il 28 febbraio 2019 il richiedente ha presentato alla Commissione una domanda relativa all'immissione sul mercato dell'Unione, quale nuovo alimento, del sale sodico di 3'-sialil-lattosio («3'-SL»), ottenuto mediante fermentazione microbica con un ceppo geneticamente modificato del ceppo di Escherichia coli K12 DH1. Il richiedente ha chiesto di utilizzare il sale sodico di 3'-SL come nuovo alimento in prodotti non aromatizzati pastorizzati e non aromatizzati sterilizzati, a base di latte, prodotti aromatizzati e non aromatizzati fermentati, a base di latte, compresi prodotti trattati termicamente, bevande (bevande aromatizzate, escluse quelle con un pH inferiore a 5), barrette ai cereali, formule per lattanti e formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia, sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, alimenti a fini medici speciali, nonché negli integratori alimentari, nonché la richiesta di tutela dei dati di proprietà industriale per una serie di studi forniti a sostegno della domanda. Il 12 giugno 2019 la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di effettuare una valutazione e nel suo parere scientifico l'Autorità ha concluso che il sale sodico di 3'-SL è sicuro alle condizioni d'uso proposte per le popolazioni destinatarie proposte. La Commissione tramite il regolamento in commento ha, pertanto, autorizzato il richeidente per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento e ha concesso la privativa industriale sui dati contenuti nel fascicolo di domanda per lo stesso periodo. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.