Batte forte il cuore di CNA Bologna in favore degli alluvionati [...]
Pubblicato il Regolamento (UE) 2021/181 del 15 febbraio 2021, in GUUE L53 del 16/02/2021, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli. Evidenzia la Commissione che i mangimi proteici biologici sul mercato dell'Unione non sono sufficienti in termini qualitativi e quantitativi per soddisfare le esigenze nutrizionali dei suini e del pollame allevati in aziende biologiche, in quanto la produzione di colture proteiche biologiche per mangimi è ancora in ritardo rispetto alla domanda. Ritiene, pertanto, opportuno prorogare la possibilità di utilizzo di una percentuale limitata di mangimi proteici non biologici di un altro anno fino alla nuova data di entrata in applicazione del regolamento (UE) 2018/848, in particolare per le disposizioni sull'alimentazione di suini e pollame. Vari Stati membri hanno trasmesso alla Commissione e agli altri Stati membri fascicoli relativi a determinate sostanze ai fini della loro autorizzazione, fascicoli che sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) e dalla Commissione.
Queste le conclusioni dell'EGTOP:
- il "fosfato monoammonico" (diidrogenoortofosfato di ammonio) utilizzato come mangime minerale è conforme agli obiettivi e ai principi dell'acquacoltura biologica;
- l'"alginato di sodio" utilizzato come additivo per la formazione della pellicola delle salsicce a base di carn;
- il "cloruro di calcio" utilizzato come ausiliare di fabbricazione per la formazione della pellicola delle salsicce a base di carne;
- il "carbone attivato" utilizzato come ausiliare di fabbricazione per prodotti alimentari di origine animale,
sono stati valutati conformi agli obbiettivi e ai principi della produzione biologica, pertanto tali sostanze vengono inserite negli allegati V e VIII del Regolamento 889/2008.
Il Regolamento in commento stabilisce:
a) la proroga fino al 31/12/2021 della possibilità che, a determinate condizioni, in mancanza di pollastrelle allevate con il metodo biologico, possano essere introdotte nelle unità di produzione biologiche pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane (modifcato l'articolo 42, lettera b) del Reg. 889/2008);
b) la proroga anche per il 2021 che qualora gli allevatori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologico, sia consentita una percentuale massima del 5 % di mangimi proteici non biologici per le specie suine e avicole nell'arco di 12 mesi (modificato l'art. 43 comma 2 del Reg. 889/2008);
c) introdotte le sostanze di cui sopra fra le autorizzate (modificati gli allegati V e VIII).
Entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ma si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021