Batte forte il cuore di CNA Bologna in favore degli alluvionati [...]
Pubblicato il Regolamento (UE) 2021/630 del 16 febbraio 2021, in GUUE L132 del 19/04/2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione. Regolamento emanato nell'ambito del dispsoto dell'articolo 48, lettera h), e l'articolo 77, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 2017/625 che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire i casi e le condizioni in cui alcune merci a basso rischio, compresi i prodotti composti, potrebbero essere esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e di fissare norme per l'esecuzione di controlli ufficiali specifici su dette merci. ll rischio che i prodotti composti comportano per la sanità pubblica e animale dipende dai tipi di ingredienti e dalle loro condizioni di magazzinaggio e imballaggio. I prodotti composti a lunga conservazione che non contengono carni trasformate come ingrediente e che non necessitano il trasporto o la conservazione a temperature controllate comportano il rischio più basso per quanto riguarda la salute animale e la sicurezza microbiologica degli alimenti. È il caso dei prodotti lattiero-caseari e degli ovoprodotti contenuti nei prodotti composti a lunga conservazione che, per eliminare il rischio, durante la fabbricazione sono stati sottoposti a un trattamento quale la sterilizzazione o a un trattamento che prevede temperature ultra alte e se i prodotti composti sono imballati o sigillati in maniera sicura. Considerato il basso rischio che comportano per la sanità pubblica e animale, è opportuno che alcuni prodotti composti a lunga conservazione non contenenti carni trasformate siano esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e siano elencati nell'allegato del presente regolamento, indicando i rispettivi codici della nomenclatura combinata (NC), ma dovrebbero essere accompagnati da un attestato privato rilasciato dall'operatore del settore alimentare importatore. I prodotti composti a lunga conservazione non contenenti carni trasformate ed elencati nell'allegato (es. caramelle, ciccolata, pasta alimentare, prodotti di panetteria, liquori,....) sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che soddisfino le prescrizioni di cui al regolamento in parola (es. trattamenti di sterilizzazione). I controlli verranno effettuati in altri sedi quali il luogo di destinazione, il punto di immissione in libera pratica nell'Unione; depositi o locali dell'operatore responsabile della partita. Si applica dal 21 aprile 2021.