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Semplificati i criteri del diritto d'autore a livello europeo in merito alle opere cosiddette orfane. Il recepimento italiano della Direttiva europea prevede l'istituzione, presso il Ministero dei Beni Culturali, di un database in cui registrare tutte le opere orfane e renderlo liberamente accessibile agli utenti della rete.
Ogni volta che vogliamo utilizzare o riprodurre un'opera tutelata dal diritto d'autore, dobbiamo ottenere il permesso dall'autore. E se dopo diverse ricerche non siamo riusciti a trovarlo? Spesso, nel dubbio che la nostra ricerca non sia stata accurata, ci orientiamo su un'altra opera, oppure, utilizziamo l'opera senza più rintracciarne la paternità.
Queste complicazioni d'ora potranno essere evitate, grazie alla direttiva europea sulle "opere orfane", recentemente recepita nell'ordinamento italiano. Un'opera dell'ingegno (quindi con carattere artistico o culturale) è "orfana" se risulta impossibile individuare chi ne detiene i diritti d'autore, oppure se uno o più titolari sono stati individuati ma "nessuno di loro è stato rintracciato, al termine di una ricerca diligente svolta". Queste opere costituiscono una anomalia in quanto rischiano di non poter entrare nel patrimonio del pubblico dominio, la zona "affrancata" dal diritto d'autore in cui entrano tutte le opere, trascorsi 70 anni dalla morte dell'autore: se l'autore è sconosciuto o irrintracciabile, tale scadenza non ha una decorrenza certa. Per tale motivo l'UE ha
approvato una Direttiva sulle "opere orfane", grazie alla quale le istituzioni pubbliche possono sfruttarle e renderle una risorsa per la collettività, favorendone la libera circolazione.
Il recepimento italiano della Direttiva UE prevede l'istituzione, presso il Ministero dei Beni Culturali, di un database in cui registrare tutte le opere orfane e renderlo liberamente accessibile agli utenti della rete.
Agli enti culturali pubblici vengono riconosciute precise facoltà: le biblioteche, gli istituti di istruzione, i musei, gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico, hanno la facoltà di utilizzare tali opere orfane, sempre nel rispetto dei loro fini. In particolare tali istituti potranno procedere alla "riproduzione ai fini di digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro" e "messa a disposizione del pubblico" (eventuali ricavi potranno essere destinati a coprire i costi della digitalizzazione).
Riferimenti: Dlgs 10/11/2014, n. 163 "Attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane" (GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014)