Il Dl Antifrode rischia di soffocare la ripresa dell’edilizia

Il Dl Antifrode rischia di soffocare la ripresa dell’edilizia

“I recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito agli adempimenti introdotti dal Decreto anti-frode e la retroattività, anche se parziale del provvedimento, gettano nel caos  imprese, professionisti e cittadini colpiti dall’ennesima norma che interviene in corso d’opera”.

 

E’ quanto hanno dichiarato Cna Costruzioni e Cna Installazioni e Impianti in un comunicato stampa.

 

“L’obiettivo di contrastare frodi e scorrettezze nel mercato della riqualificazione si persegue arginando e punendo chi opera in modo scorretto con una maggiore capacità di controllo da parte degli organi preposti, non intervenendo erga omnes con la modifica, per l’ennesima volta, delle regole del gioco”.

 

“Occorre intervenire rapidamente per prevedere l’utilizzo dei prezzari DEI anche per i lavori di ristrutturazione e per prevedere una soglia per piccoli interventi al di sotto della quale non si applichi congruità dei prezzi ed asseverazione.

Il mancato confronto che ha portato alla frettolosa introduzione del provvedimento sta creando degli effetti pericolosissimi nel mercato e rischiano di soffocare la ripresa che il settore stava vivendo dopo anni di pesantissima crisi”.

 

Visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese sostenute

L’articolo 1 del decreto ha esteso l’obbligo del visto di conformità al superbonus 110% in caso di utilizzo della detrazione fiscale del credito riconosciuto direttamente nella dichiarazione dei redditi del contribuente, e non solo nelle ipotesi di esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Inoltre, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità della spesa viene estesa alle ipotesi di opzione per la cessione del credito ovvero lo sconto in fattura per le detrazioni minori diverse dal superbonus 110%.

I nuovi adempimenti si applicano per l’uso in detrazione del superbonus, nonché per le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura delle detrazioni spettanti diverse dal bonus 110%, a decorrere dal 12 novembre 2021.

 

Attestazione della congruità delle spese sostenute

L’Agenzia delle Entrate precisa che, in riferimento all’attestazione della congruità delle spese sostenute relative alle detrazioni diverse da quelle soggette alla misura del 110%, si dovrà fare riferimento al D.M. 6 agosto 2020, nonché ad un apposito decreto del Ministero della Transizione Ecologica che sarà emanato nelle prossime settimane. Nelle more dei predetti decreti, “la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi».

A riguardo, l’Agenzia delle Entrate, sentita per le vie brevi, ha sottolineato che i prezzari della casa editrice DEI, possono essere utilizzati solamente con riferimento agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica come espressamente indicato nel richiamato D.M. 6 agosto 2020. L’impossibilità di utilizzare i prezzari DEI, viste le difficoltà oggettive di trovare il valore di congruità delle spese, farà lievitare di molto il costo delle attestazioni, appesantendo ancora di più il costo amministrativo dei nuovi obblighi.

 

In ultima analisi, sempre con riferimento all’attestazione della congruità delle spese sostenute va precisato che, per i bonus diversi dal superbonus, l’attestazione, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa di riferimento, a differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede tali adempimenti. Tuttavia, l’Agenzia delle entrate, seguendo la ratio del decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali Bonus e ritenuto che, con riferimento a tali agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori. Pertanto la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.

 

 


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