Legge di Stabilità, le novità per i pensionati

Legge di Stabilità, le novità per i pensionati

Riduzione 50% base imponibile IMU per immobili dati in comodato a genitori o figli
Decorrenza 1/1/2016

Per gli immobili concessi in comodato a genitori o figli è introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU.
Condizioni  per la riduzione della base imponibile:
- l’immobile in comodato non deve essere “di lusso” (A/1, A/8, A/9)
- il comodatario deve utilizzare l’immobile come propria abitazione principale
- il contratto di comodato deve essere registrato
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia, ad eccezione dell’immobile adibito a propria abitazione principale purché non sia “di lusso”
- il comodante deve avere dimora e residenza anagrafica nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato
- il comodante deve attestare il possesso dei requisiti sopra elencati presentando il modello di dichiarazione IMU.
A seguito di tale modifica normativa, viene eliminata la possibilità per i comuni di prevedere l’assimilazione ad abitazione principale per tale casistica. La riduzione della base imponibile vale anche per la TASI.

Abolizione TASI abitazione principale non di lusso
Decorrenza 1/1/2016

Viene escluso dal presupposto impositivo della TASI il possesso o la detenzione di abitazione principale non di lusso. Restano assoggettate al tributo le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8, A/9.

Blocco aumenti tributi e addizionali
Decorrenza 1/1/2016

Limitatamente all’anno 2016, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l’anno 2015.
Sono previste eccezioni alla sospensione, che riguardano:
- per il settore sanitario le disposizioni di cui all’art. 1, c. 174 della L. 311/2004 e all’art. 2 commi 79, 80, 83 e 86 della L. 191/2006
- la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli art. 2 e 3 del DL 35/2013
- la tassa sui rifiuti TARI
- il predissesto e il dissesto deliberati dagli enti locali ai sensi degli artt. 243-bis e 246 del TUEL.

Registro – IVA
Decorrenza 1/1/2016

Sono stati ampliati i presupposti per godere dell’imposta di registro agevolata al 2% per l’acquisto della prima casa. L’agevolazione è riconosciuta anche al contribuente che ha già acquistato un immobile abitativo non di lusso con i benefici della prima casa a condizione che tale immobile venga venduto entro un anno dall’atto di acquisto del nuovo immobile agevolato.
In caso di mancata vendita verrà recuperata la maggiore imposta non versata più una sopratassa pari al 30% dell’imposta stessa.

Locazione immobili uso abitativo: patti contrati alla legge
Decorrenza 1/1/2016

Viene completamente riscritto l’art. 13 della L 431/98 relativa alla locazioni di immobili ad uso abitativo.
Tra le novità vengono introdotte una serie di modifiche alla disciplina delle locazioni con riferimento:
1)            all’invalidità dei patti che prevedono quote di affitto in nero,
2)            all’obbligo di registrazione.

Relativamente al punto 1) viene stabilita la nullità di qualunque tipo di accordo volto a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. Per i canoni cosiddetti “concordati” viene stabilita la nullità di ogni pattuizione volta a riconoscere al locatore un canone di importo superiore a quello previsto dagli accordi territoriali. In entrambi i casi al conduttore viene riconosciuto il potere di chiedere giudizialmente la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato, o le somme versate in più rispetto all’importo stabilito dai patti territoriali, rivolgendosi al giudice entro sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato. Nulli anche gli accordi volti a derogare ai limiti di durata contrattuale previsti dalla legge.
Relativamente al punto 2) viene imposto al solo locatore (eliminata la responsabilità solidale del conduttore), l’obbligo di registrazione del contratto entro un termine massimo di 30 gg, quanto si tratta di contratti soggetti a registrazione obbligatoria (durata superiore ai 30 gg con lo stesso conduttore nello stesso anno). Nei successivi 60 gg il locatore deve inoltre dare comunicazione documentata dell’avvenuta registrazione al conduttore ed all’amministratore di condominio. L’eventuale mancata registrazione del contratto consente all’inquilino di rivolgersi al giudice affinché fissi un canone di locazione pari a quello previsto per i contratti a canone concordato.
Introdotte alcune deroghe al calcolo del canone in caso di opzione per la cedolare secca in presenza di contratto non registrato, o registrato con importo inferiore a quello effettivo, o fittiziamente registrato, per il periodo per il periodo 7/4/2011 – 16/7/2015.
L’azione giudiziale del conduttore di cui sopra è applicabile a tutte le ipotesi ivi previste insorte a partire dal 01/01/2016. 

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto mobili
Decorrenza 1/1/2016

Sono prorogate dal 31 Dicembre 2015 al 31 Dicembre 2016 le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale e di riqualificazione energetica degli edifici, mantenendo anche per il 2016 le attuali misure:
-              65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali;
-              50 per cento per il recupero del patrimonio edilizio residenziale e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
Tra le spese sostenibili per il recupero del patrimonio edilizio vi sono comprese anche quelle riguardanti l’incremento dell’efficienza energetica degli edifici e la bonifica degli edifici dall’amianto.
Viene introdotta la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di optare per la cessione della detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato detti lavori; le modalità della cessione saranno definite con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Al comma 75 è inserita una novità per quanto riguarda le giovani coppie (anche conviventi “more uxorio”) che costituiscano nucleo da almeno 3 anni e in cui almeno un componente non abbia superato i 35 anni di età. Tali soggetti, se acquirenti di un immobile da adibire ad abitazione principale, possono usufruire di una detrazione fiscale del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di mobili nel 2016, fino a euro 16.000 da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
Infine, al comma 87 viene chiarito che le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per le spese sostenute nel 2016 in riferimento ad interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Locazione finanziaria per l’acquisto di abitazione principale
Decorrenza 1/1/2016

Viene introdotta la possibilità di stipulare da parte di soggetti privati contratti di locazione finanziaria (leasing) per l’acquisto d’immobile da adibire ad abitazione principale.
Particolarità:
-              L’utilizzatore assume tutti i rischi dell’immobile incluso il perimento;
-              Esteso il divieto di azione revocatoria al contratto di acquisto dell’immobile oggetto di locazione finanziaria;
-              In caso di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dell’utilizzatore
o             Il concedente ha diritto alla restituzione del bene,
o             Il concedente deve restituire all’utilizzatore il ricavato della vendita (o altra collocazione a valori di mercato), al netto di: canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, canoni a scadere attualizzati e prezzo pattuito per il riscatto finale.
-              Durante il contratto l’utilizzatore può richiedere una sola volta la sospensione dei pagamenti dei canoni periodici per un periodo massimo di 12 mesi se, successivamente alla stipula del contratto, ricorre una delle seguenti condizioni:
o             Cessazione del rapporto di lavoro subordinato non dovuto a risoluzione consensuale, licenziamento per giusta causa, raggiungimento limite d’età con diritto al pensionamento, dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
o             Cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale non dovuto a risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
A seguito della sospensione il contratto è prorogato di un periodo pari alla durata della sospensione.  La richiesta di sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa istruttoria.
La norma prevede esplicitamente che al contratto di leasing per immobile da destinare ad abitazione principale trova applicazione, la disciplina relativa al procedimento di convalida di sfratto di cui al libro IV, titolo I, capo II del codice di procedura civile.

Viene riconosciuta la detrazione del 19% dei canoni di locazione finanziaria con le seguenti regole:
-              Limite max canoni e oneri accessori pari ad 8.000 euro
e
-              Costo dell’esercizio dell’opzione finale non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
-              Le spese sopra sono ridotte al 50% (4.000 per i canoni e 10 mila per il prezzo di riscatto) nel caso in cui chi le sostiene ha un’età non inferiore a 35 anni e reddito complessivo non superiore a 55 mila euro.

Imposta di registro
I trasferimenti alle banche o altro intermediario finanziario degli immobili destinati alla locazione finanziaria i cui utilizzatori godono dei benefici prima sono soggetti ad imposta di registro proporzionale pari a 1,5%.
L’aliquota di registro proporzionale si applica anche alle cessioni dei contratti di locazione finanziaria di un immobile abitativo anche quando si tratta di cessioni soggette ad iva. L’aliquota è pari al 1,5% se l’acquirente è un soggetto che gode dell’agevolazione prima casa altrimenti si applica l’aliquota del 9%.
Le agevolazioni in termini di detrazioni IRPEF e imposte indirette si applicano dal 01/01/2016 al 31/12/2020.

Incentivi demolizione autoveicoli
Decorrenza 1/1/2016

Vengono riconosciuti incentivi alla demolizione di veicoli di categoria Euro “0”, “1” e “2” (Autocaravan) con veicoli nuovi aventi classi di emissione non inferiore a “5” della medesima tipologia. Il contributo al max può essere pari ad € 8 mila e viene anticipato all’acquirente dal rivenditore quale sconto sul prezzo di vendita.
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il MEF stabilirà modalità operative.
L’agevolazione si applica ai contratti stipulati dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e immatricolati entro il 31/3/2017.

Detrazioni fiscali per l’installazione di dispositivi multimediali per l’efficienza energetica
Decorrenza 1/1/2016

Vengono estese le detrazioni pari al 65% delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica, anche all’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, volti a consapevolizzare gli utenti dei consumi energetici ed in grado di garantire un funzionamento efficiente degli impianti, nonché avere specifiche caratteristiche.

Canone RAI
Decorrenza 1/1/2016

Viene fissata la misura del canone di abbonamento RAI per uso privato, per il 2016, con una riduzione rispetto all'importo precedente. Inoltre viene introdotta la presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo, ai fini dell’accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presunzione si basa sull'esistenza di un contratto di fornitura di energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone.
Quindi, la detenzione di un  apparecchio  si  presume  nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare tale presunzione, dall'anno 2016 è ammessa esclusivamente un’autodichiarazione (rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, la cui mendacia comporta effetti, anche  penali) da presentare all'Agenzia delle entrate -  Direzione  provinciale  I  di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validità per l'anno in cui è stata presentata».
Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti,  nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti  appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva  alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini  dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi  da  gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non  è imponibile  ai  fini fiscali. Le imprese elettriche devono effettuare il predetto riversamento entro il  giorno 20 del  mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche».
Sia la riduzione del canone che la presunzione di possesso si applicano esclusivamente agli utenti nell'ambito dell'uso privato, sono esclusi, da tali disposizioni, gli abbonamenti speciali (imprese, esercizi commerciali, pubblici esercizi, ecc.).

Part-time per lavoratori anziani
Decorrenza 1/1/2016

D’intesa con il datore di lavoro, i dipendenti del settore privato (iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive) assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato hanno facoltà di beneficiare della riduzione dell’orario di lavoro.
Il ricorso al tempo parziale si esplica secondo le seguenti modalità:
-              l’orario di lavoro è ridotto in misura compresa tra il 40% e il 60%;
-              la riduzione dell’orario di lavoro è prevista per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto per l’accesso alla pensione di vecchiaia (art. 24, co. 6, L. n. 201/2011);
-              per la prestazione lavorativa non effettuata il lavoratore ottiene mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico del datore di lavoro (relativa alla prestazione lavorativa on effettuata). Tale importo non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e non è soggetto a contribuzione previdenziale;
-              per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione non effettuata (la contribuzione figurativa è posta a carico della finanza pubblica).

Accedono accedere alla beneficio i lavoratori che:
-              maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (per il periodo 2016-2018, 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti maschi, per le lavoratrici del settore privato 65 anni e 7 mesi per il biennio 2016-2017 e 66 anni e 7 mesi per il 2018);
-              hanno maturato al momento della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia. 
Il beneficio è concesso a domanda e nei limiti di cui sopra, previa autorizzazione della DTL. Il beneficio è riconosciuto dall’Inps nel limite annuo - di 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018 - e secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge in commento.
L’Inps provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio; qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, l’Inps non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all’accesso al beneficio in esame.

Incremento NO-Tax Area per i pensionati
Decorrenza 1/1/2016

Con decorrenza dal 1° Gennaio 2016 viene incrementata la misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione che concorrono alla formazione del reddito complessivo (art. 13 comma 3, 4 del TUIR).
Beneficiano degli incrementi i pensionati con reddito complessivo non superiore a € 15.000.
Per effetto di questa disposizione si amplia conseguentemente l’area di esenzione dall’imposizione per i pensionati con età inferiore ai 75 anni che maturano un reddito complessivo non superiore a € 7.750, in luogo degli attuali € 7.500, e per i pensionati con età non inferiore ai 75 anni che maturano un reddito complessivo non superiore a € 8.000, in luogo degli attuali € 7.750.

Credito d’imposta per negoziazione assistita
Decorrenza 1/1/2016

Viene reso permanente (e non sperimentale per l’anno 2016) il credito d’imposta per le spese sostenute nei procedimenti di negoziazione assistita per la risoluzione stragiudiziale delle controversie; il credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di € 250 viene riconosciuto nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Pagamenti elettronici
Decorrenza 1/1/2016

Viene esteso a professionisti e commercianti l’obbligo di accettare pagamenti anche con carte di credito (oltre che di debito) salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica per qualsiasi importo (è stato eliminato il riferimento agli importi minimi).
Per favorire il pagamento con carte di credito e debito, soprattutto di modesto importo (importo inferiore a 5 euro), il MEF di concerto con il MISE, sentita la Banca d’Italia, provvedere con decreto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea.
Con i decreti interministeriali di cui sopra verranno definite anche le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie.
Dal 01/07/2016 i pagamenti elettronici saranno estesi anche ai dispositivi di controllo della sosta (nelle aree blu).

Deducibilità delle spese funebri e delle spese universitarie
Decorrenza 1/1/2016 a valere per il periodo d’imposta 2015

Al fine di consentire e facilitare l'indicazione delle spese funebri  e di istruzione universitaria  nella dichiarazione precompilata, sono apportate modifiche all’articolo 15, comma 1 lett. d); e) del TUIR. In particolare si dispone che, a partire dall’anno di imposta 2015:
•             le spese funebri possono essere portate in detrazione indipendentemente da un legame di parentela con il defunto;
•             con riferimento alle spese sostenute per l’iscrizione e frequenza ad università private si superano le complessità dovute all’individuazione del limite massimo detraibile, in quanto entro il 31 Dicembre di ogni anno un apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca stabilirà l’importo massimo detraibile per ciascuna facoltà universitaria privata. Per il primo anno di applicazione il decreto è adottato entro il 31 Gennaio 2016;


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